Il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Genova, entrato in vigore dal 23/4/2007, stabilisce all'art. 56 (intitolato «Aggetti e sporgenze fisse») che (6° comma): «Non è consentita la posa a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata su strade pubbliche, di apparecchiature di condizionamento... omissis... salvo il caso di progettazione architettonica inserita nel prospetto, preventivamente approvata dal competente Ufficio comunale».
Nel successivo 7° comma è scritto che «In caso di inottemperanza, sarà provveduto nei confronti dei proprietari a norma dell'art. 65, previa ingiunzione al ripristino». È quindi vietata l'installazione di impianti di condizionamento che sporgono rispetto al filo del perimetro del muro delle facciate che danno sulle strade pubbliche. Questa previsione fa riferimento all'installazione degli impianti di condizionamento avvenuta successivamente all'entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per i vecchi impianti valgono le norme sul decoro degli edifici previste nel previgente Regolamento, che sono poi le stesse previste dagli artt. 49 e 50 di quello odierno e che si riassumono nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate degli edifici, soprattutto di quelle che danno sulle pubbliche vie. La disciplina codicistica, così come interpretata dalla giurisprudenza, è per certi versi più rigida, visto che si disinteressa del fatto che i condizionatori siano visibili dalla strada pubblica, vietandone l'installazione anche nelle facciate non visibili dalla stessa, purché essi siano però di dimensioni tali da alterare palesemente il decoro dell'edificio.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n° 179/2004, ha disposto la rimozione di un condizionatore installato su una facciata non esposta al pubblico «in quanto la legge tutela il diritto dei condomini a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune». Nella fattispecie si trattava di «un grosso compressore» collocato immediatamente sotto la finestra di un appartamento e sopra l'ingresso dell'edificio.
Anche la Cassazione (sentenza n° 12343/2003) ha disposto la rimozione di un condizionatore collocato su una facciata non prospettante su strada pubblica, ma anche in questo caso si trattava, così come lo ha definito la Cassazione, di un «mastodontico condizionatore», installato nelle immediate vicinanze di alcune finestre.
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