Welby, il gup: "Diritto costituzionale rifiutare trattamenti medici imposti"

Prosciolto Riccio, che staccò la spina a Welby: seconda apertura all'eutanasia dopo la sentenza della Cassazione su Eluana

Welby, il gup: "Diritto costituzionale 
rifiutare trattamenti medici imposti"

Roma - "La condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciutogli in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione". È quanto scrive il gup del tribunale di Roma, Zaira Secchi, nelle 60 pagine della motivazioni della sentenza sul caso Welby che ha prosciolto il 23 luglio scorso l’anestesista Mario Ricco dal reato di omicidio del consenziente. "L’imputato Mario Riccio - scrive il gup - ha agito alla presenza di un dovere giuridico che ne discrimina l’illiceità della condotta causativa della morte altrui e si può affermare che egli ha posto in essere tale condotta dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che hanno legittimato l’esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi ad un trattamento non voluto".

Proscioglimento Il gup ha prosciolto Riccio, perché il fatto non sussiste, sulla base dell’articolo 51 del codice penale che disciplina l’esercizio di un diritto e adempimento di un dovere. Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare degenerativa, morì la sera del 20 dicembre dello scorso anno, dopo sedazione e interruzione della ventilazione assistita. "Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari - si legge ancora nella sentenza del gup Secchi depositata oggi - fa parte dei diritti inviolabili della persona di cui all’articolo 2 della Costituzione e si collega strettamente al principio di libertà e di autodeterminazione riconosciuto all’individuo dall’articolo 13 del dettato costituzionale".

Convenzione di Oviedo Il gup dà atto che sia il giudice civile (al quale ricorse invano Welby per poter farsi staccare la spina) sia il primo gup, che chiese l’imputazione coatta per l’anestesista Mario Riccio, sono partiti da un dato "di fondamentale importanza nelle loro riflessioni: il riconoscimento dell’esistenza di un diritto alla persona di rifiutare o interrompere le terapie mediche discendente dal secondo comma dell’articolo 32 della costituzione secondo il quale 'nessuno può essere obbligato ad un

determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge'". Il gup cita nella sentenza la convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo che richiama i principi del consenso libero e informato ai trattamenti sanitari.

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