
La nuova proposta di legge sulla caccia, si basa su 18 articoli e introduce modifiche alla normativa vigente. In particolare, interviene sulla legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, che per prima ha regolamentato l’attività venatoria in Italia. Il primo articolo del nuovo testo normativo riguarda la gestione e la tutela della fauna selvatica omeoterma (si riferisce agli animali vertebrati a sangue caldo come mammiferi e uccelli), oltre a stabilire le condizioni per il prelievo venatorio.
Le armi
L’articolo 8 del disegno di legge stabilisce le tipologie di armi ammesse per l’attività venatoria. Tra queste sono inclusi: fucili a canna liscia fino a due colpi, a ripetizione o semiautomatici con caricatore limitato a due cartucce e calibro massimo 12; fucili a canna rigata a caricamento manuale singolo o a ripetizione semiautomatica con caricatore omologato o catalogato, di calibro non inferiore a 5,6 mm; fucili combinati a due o tre canne, con una o due canne lisce di calibro non superiore al 12 e una o due rigate di calibro minimo 5,6 mm.
Sono inoltre consentiti l’uso dell’arco e del falco. La norma specifica anche che i caricatori dei fucili a canna rigata semiautomatici non devono contenere più di due cartucce durante la caccia ordinaria, salvo che per la caccia al cinghiale, dove è ammesso un limite di cinque cartucce.
Le giornate di caccia permesse
Sui tempi le modifiche prevedono che: "salvo che per la caccia di selezione degli ungulati e per la caccia di ulteriori specie individuate con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (Ctfvn), sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’esercizio venatorio non può essere consentito per un numero settimanale di giornate superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore. Nei giorni di martedì e di venerdì, l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso".
Secondo quanto previsto dall’articolo 12 della bozza di riforma della legge nazionale sulla caccia, gli imprenditori agricoli, così come i proprietari e i conduttori dei terreni, possono essere autorizzati dalle regioni o dalle province autonome a partecipare alle attività di controllo del cinghiale. Per ottenere l’autorizzazione, è necessario essere in possesso di una regolare licenza venatoria e aver completato corsi di formazione riconosciuti dagli enti competenti. A titolo di compensazione per i danni subiti e le spese sostenute, è inoltre consentito trattenere gli esemplari abbattuti durante queste operazioni, a condizione che gli animali vengano sottoposti a controlli igienico-sanitari e risultino idonei al consumo.
La polemica di Legambiente
La proposta di modifica alla legge sulla caccia sta suscitando forti reazioni critiche. Secondo Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, l’approvazione del provvedimento rappresenterebbe un netto passo indietro: "Si cancellerebbero sessant’anni di politiche e azioni in favore della tutela della fauna selvatica, violando inoltre l’articolo 9 della Costituzione – introdotto nel 2022 – che impegna lo Stato a proteggere gli animali attraverso la propria legislazione". In occasione del decimo anniversario dell’introduzione dei reati ambientali nel Codice penale, l’associazione ambientalista lancia un appello deciso alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
"Impedisca questo scempio legislativo e si impegni, invece, insieme al governo - conclude Ciafani - a completare quella riforma di civiltà avviata nel 2015, approvando
finalmente sanzioni efficaci e dissuasive contro chi commette crimini contro gli animali, a partire dal bracconaggio e dai traffici di specie protette, come prevede la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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