Bonus fiscali per chi aderisce alle forme integrative

In tema di pensione complementare, non si può trascurare la convenienza fiscale delle forme di previdenza integrativa. La deducibilità dei contributi versati dall’iscritto a queste forme è fissata a 5.164,57 euro l’anno. Per i redditi da lavoro dipendente è stato inoltre eliminato il tetto di deducibilità di un importo pari al doppio della quota di Tfr destinata alla previdenza complementare.
La tassazione in fase di accumulo, prevede un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata dell’11%, contro il 12,5% applicato su altre forme di risparmio o investimento. Nel caso di anticipi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% per qualsiasi finalità, la tassazione prevede una ritenuta secca del 23%. In tutti gli altri casi di anticipi, è prevista l’applicazione della ritenuta al 15%, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
La tassazione a scadenza distingue tra il capitale e la rendita. Nel primo caso, la parte derivante da contributi non soggetti a tassazione (Tfr più contributi dedotti) è tassata con importo sostitutivo del 15%, riducibile nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di 6 punti e conseguente aliquota minima al 9%.

La rendita è convertita in base al montante maturato, il cui importo è tassato solo per la parte derivante dai contributi dedotti. La parte di rendita derivante da contributi non dedotti e dalle rivalutazioni in fase di accumulo sono esenti da imposte. Le rivalutazioni sulla rendita sono tassate con imposta sostitutiva del 12,5%.

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