Il disegno di legge del governo per la messa a regime di un catasto patrimoniale, che ai fini fiscali censisca i cresciuti valori, anziché i diminuiti redditi, è stato ampiamente criticato dal Servizio studi della Camera. Che ha, fra l'altro, rilevato come la delega proposta sia generica. Ma dove la confusione raggiunge il massimo livello è con la previsione della «ridefinizione della composizione e delle funzioni delle Commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze».
A tal proposito, gli uffici della Camera hanno fatto notare ciò che gli estensori della norma governativa proposta forse ignoravano. Che le Commissioni censuarie (organi dell'Agenzia del territorio) hanno dal '71 solo competenze consultive, di amministrazione attiva e di controllo amministrativo. Le funzioni decisorie in ordine ai conflitti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia catastale sono attribuiti a organi diversi, a cominciare dalle Commissioni tributarie, che hanno funzione giurisdizionale.
La materia deve quindi essere ripensata ex novo, facendo leva non sulle Commissioni censuarie (organi dell'Amministrazione), ma sui competenti organi giurisdizionali indipendenti, se si vuole davvero fare opera di deflazione del contenzioso e, soprattutto, rispettare civili canoni che, in uno Stato di diritto, non dovrebbero neppure essere messi in discussione. Già avremo i Comuni che, sempre secondo quanto ha voluto questo governo, parteciperanno in modo diretto alla formazione degli estimi, così autofissandosi la base imponibile dell'Ici, la loro maggiore entrata tributaria. Ora, non vogliamo neanche riconoscere in modo chiaro ai cittadini il sacrosanto diritto di ricorrere ad un giudice indipendente per far giudicare l'esattezza o meno delle valutazioni degli organi catastali?
La verità è che si dovrebbe, prima di tutto, riformare le Commissioni tributarie, stabilendo che delle loro sezioni che giudicano in materia catastale non possano far parte i componenti delle stesse designati dai Comuni. In secondo luogo, non si può non attribuire ai Tar, che giudicano delle controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo, anche una giurisdizione di merito, comprensiva della possibilità di disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17.8.1907 numero 642.
*presidente Confedilizia
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