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Condominio, quali animali si possono tenere in casa: ecco cosa dice la Legge

La coesistenza tra chi possiede un animale e gli altri condòmini a volte può risultare difficile. Fondamentale la conoscenza e il rispetto delle regole da parte di tutti

Condominio, quali animali si possono tenere in casa: cosa dice la Legge
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Spesso il condominio è luogo di discussioni e contrasti. Fra le ragioni che possono causare diatribe fra condomini, la presenza di animali domestici e di vicini poco “entusiasti” nel condividere gli spazi comuni con loro, di vederli aggirarsi per i pianerottoli (come può capitare con i gatti), o sentirli abbaiare di notte (parliamo ovviamente dei cani). A questo proposito è importante sapere cosa stabilisce la legge.

Animali nel condominio: cosa prevede la normativa

La legge 220/2012, meglio conosciuta come Nuova riforma del condominio, ha introdotto apposite disposizioni relativamente alla presenza di animali domestici all'interno del condominio. Secondo quanto stabilito, un condominio non può vietare la presenza e il possesso di animali domestici. Cani e gatti, ad esempio, vengono considerati come parte del nucleo familiare, la loro presenza all’interno dello stabile, dunque, non può essere vietata, in quanto ciò limiterebbe i diritti personali e individuali dei loro proprietari. Per legge, quindi, il condominio non può vietare la presenza di animali domestici, né l’utilizzo degli spazi comuni, quali androni, ascensori e scale. Se durante un’assemblea condominiale il resto dei componenti del condominio vota contro la presenza di un animale, basta il solo voto del proprietario a non fare passare il divieto. Ovvero, se c'è anche un solo condòmino che ha un animale, l'assemblea, anche se compatta, non può vietare al condòmino di tenere animali in casa.

Solo un regolamento approvato all’unanimità, sia in sede di assemblea sia al momento della stipula degli atti di acquisto delle singole unità abitative, può impedire la detenzione di animali in casa. In alternativa il divieto di possesso di animali domestici in condominio può sussistere solamente se è presente nel contratto di affitto di un appartamento, dal momento che il proprietario può inserire legalmente questa clausola. In tal caso, però, la questione riguarda solamente l’inquilino e il proprietario dell’appartamento, non il condominio; oltre a questo, il contratto d’affitto deve essere stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Se il condominio vieta la presenza di animali

Qualsiasi disposizione del condominio, in merito al divieto di presenza di animali all’interno degli spazi comuni, può essere annullata. Nel caso il condominio si pronunci diversamente, l’interessato potrà fare ricorso presso un giudice di pace entro 30 giorni dalla data della delibera. Il ricorso può essere fatto su carta libera e deve contenere la descrizione del problema. Bisognerà allegare la documentazione richiesta, così come tutte le certificazioni mediche dell’animale e una copia della delibera impugnata. Se poi la questione non fosse stata inserita all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale, non c’è neanche bisogno di ricorrere a un giudice, poiché la decisione è già nulla. La legge prevede infatti che le delibere che vanno a limitare le libertà degli animali debbano essere inserite nell’ordine del giorno, in maniera chiara e dettagliata. Basterà, quindi, inviare una raccomandata all’amministratore.

Quali animali si possono tenere in casa, quali no

La Legge 220/2012 indica fra l’altro quali siano gli animali che possono essere tenuti in casa. Oltre a cani e gatti, uccelli, pesci e conigli, via libera a pappagalli, cavie peruviane, furetti, chinchilla, gechi, tartarughe di terra, merli indiani, iguane, draghi barbuti, serpenti (esclusi quelli vietati dal decreto) e ricci africani; per alcuni di questi, è prevista comunque una specifica certificazione, dal momento che ci sono specie, come nel caso di alcuni uccelli, considerate a rischio estinzione.

È vietato (lo riportiamo a titolo di cronaca, ma lo si potrebbe dare per scontato) il possesso in casa di alcuni animali, soprattutto selvatici ed esotici, perché rari o in via di estinzione, o perché pericolosi, come lupi, orsi, volpi, marmotte, castori, cerbiatti e cinghiali, classificati come animali selvatici, e la cui cattura, vendita e detenzioni sono illegali.

Le regole da seguire

Se dunque non c’è nessun divieto per la detenzione degli animali consentiti, ci sono ovviamente varie regole da seguire per una convivenza corretta e sicura. Eccole nel dettaglio:

1) gli animali non possono circolare liberamente all’interno degli spazi comuni come pianerottoli o scale;

2) i cani devono essere tenuti al guinzaglio, soprattutto in presenza di bambini, anziani o persone che potrebbero averne paura;

3) se un cane risulta particolarmente aggressivo, è obbligatorio l’uso della museruola, soprattutto nel caso di razze considerate pericolose;

4) qualora l’animale dovesse sporcare le aree comuni quali androne o giardino condominiale, è compito del proprietario pulire;

5) i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dei loro animali e di danni eventuali alle cose;

6) il proprietario risponde ovviamente anche nel caso di lesioni a persone o ad altri animali, sia economicamente che penalmente, a meno che non riesca a dimostrare che si è trattato di un evento del tutto imprevedibile.

In caso di rumori molesti

I proprietari devono fare in modo che i loro animali domestici non disturbino la quiete degli altri condomini. Nonostante l’abbaiare del cane sia suo diritto esistenziale, va tenuto presente che (come del resto anche in altre situazioni) la libertà propria finisce dove inizia quella degli altri: in questo caso, quindi, l’abbaiare del cane non deve superare i limiti della tollerabilità. Se il rumore supera la soglia della tollerabilità, allora diventa illecito (per determinare l’intollerabilità del rumore, si possono effettuare perizie e/o ascoltare dei testimoni).
Naturalmente il proprietario dell’animale è tenuto a registrare il proprio cane all’Anagrafe Canina e a provvedere con l’impianto del microchip di identificazione, oltre ad aver eseguito tutte le vaccinazioni previste dalla legge.

Quando l’animale può essere allontanato

Come abbiamo visto, un condominio non può vietare la presenza e il possesso di animali, ma ci sono alcune circostanze che potrebbero portare all’allontanamento dell’animale. Qualora, ad esempio, l’animale venga lasciato molto tempo sul balcone, si potrebbe incorrere in condizioni di disagio, come odori sgradevoli. In tal caso i vicini potranno ricorrere all’intervento di un giudice e richiedere l’allontanamento del cane, ma solo se la situazione è insostenibile e si ripete nel tempo. Oltre a ciò, se i vicini si accorgessero che l’animale viene lasciato per troppo tempo solo e in condizioni non appropriate, il proprietario potrebbe essere denunciato per omessa custodia e venire sanzionato.

Nei casi più gravi, potrebbe subire anche una condanna per maltrattamento degli animali.

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