Assegno di inclusione, avviso di pagamento via sms e mail: tutte le cifre (e gli obblighi)

L’Inps ha disposto i primi pagamenti per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione

Assegno di inclusione, avviso di pagamento via sms e mail: tutte le cifre (e gli obblighi)
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L’Inps ha disposto i primi pagamenti per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione (ADI), con istruttoria positiva e Patto di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritto. I beneficiari saranno invitati via SMS/mail a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione, con l’accredito del mese corrente, dal 15 marzo.

I nuclei familiari che hanno già ricevuto l’ADI nei mesi precedenti riceveranno il pagamento del mese corrente il 27 marzo 2024, se permangono i requisiti del diritto all’assegno e se risulta presentato l’ISEE 2024 alla data di elaborazione dei pagamenti. In assenza dell’ISEE 2024 i pagamenti della mensilità verranno sospesi fino alla presentazione di una valida DSU (dichiarazione sostitutiva unica), il primo passo per ottenere l’ISEE.

Complessivamente i nuclei familiari beneficiari di ADI risultano 550.000.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro (in Italia), e non superiore a 30.000 euro (all’estero);
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
  1. 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  2. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  3. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
  1. autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
  2. navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Comunicazioni obbligatorie

Dal 18 marzo, ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce di ADI potrà utilizzare il modello ADI- Com Esteso, disponibile sul sito istituzionale dell’Inps, per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio che riguardano:

  • l’avvio di attività lavorativa;
  • variazioni intervenute relative ad uno componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza);
  • ulteriori variazioni delle dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
  • la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda.

In particolare, per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, è richiesta l’indicazione del reddito che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente, al fine di verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all’assegno di inclusione o per la rideterminazione dell’importo spettante.

Dal mese successivo a quello della

variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità, il reddito indicato concorre solo per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell’importo dell’assegno.

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