Un nuovo capitolo si aggiunge all’annosa questione della legittimità delle sanzioni staccate a seguito della rilevazione del superamento dei limiti di velocità previsti in un determinato tratto di strada da parte di un autovelox: se l’apparecchio elettronico è regolarmente sottoposto a periodiche tarature e verifiche, la multa rimane anche nel caso in cui manchi l’ufficiale omologazione. A cambiare le carte in tavola ancora una volta potrebbe essere l’ordinanza n.7374 della Corte di Cassazione del 27 marzo 2026.
Gli Ermellini si sono trovati a decidere sul caso di un’automobilista multata dal Comune di Pescara in due distinte circostanze, ovvero il 10 e il 12 aprile 2021: la rilevazione era stata effettuata lungo il medesimo tratto urbano tramite un dispositivo Velocar RedESpeed Evo. La donna aveva deciso di impugnare entrambe le sanzioni, contestando la mancata omologazione dell’autovelox. Un’istanza, la sua, accolta dal giudice di pace in primo grado di giudizio, ma contro la quale si era opposto il Comune di Pescara, che aveva scelto di presentare ricorso.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1507/2022, aveva deciso di dare ragione all’Ente locale, ritenendo sufficiente ai fini della sanzione l’approvazione ministeriale e non “la prova della sua omologazione”. A questo punto, certa del fatto suo, la ricorrente si era rivolta alla Suprema Corte, che tuttavia ha convalidato il secondo grado di giudizio, riconoscendo legittima la posizione del Comune di Pescara e fornendo delle precisazioni in merito alla controversa vicenda giudiziaria.
Secondo gli Ermellini, che hanno richiamato precedenti sentenze, “le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori”: qualora vi sia una contestazione della sanzione da parte dell’automobilista di turno, hanno ribadito i giudici, “spetta all'amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”.
E in effetti è proprio ciò che ha fatto il Comune di Pescara, che ha fornito un’adeguata documentazione: considerando che affinché sia tutto a norma non devono trascorrere più di 12 mesi da una verifica a un’altra, il controllo e la taratura dell’autovelox “incriminato” erano stati effettuati per l’ultima volta il 21 dicembre 2020, ovvero quattro mesi prima delle multa contestate dalla ricorrente (10 e 12 aprile 2021). Da ciò, ha precisato la Suprema Corte, deriva “l’infondatezza della censura in esame”.
La donna, tramite i suoi legali, aveva contestato altri punti, tutti rigettati: tra questi, ad esempio, il fatto che il tratto stradale non avesse la caratteristica di “strada urbana di scorrimento”. Ribadendo che è compito del prefetto e non dei giudici quello di individuare tratti di strade “diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati”, la Cassazione ha sottolineato il fatto che il prefetto aveva regolarmente rilevato l’idoneità del tratto “incriminato” tramite decreto prefettizio 67900 del 27 novembre 2020, e l’automobilista non aveva portato alcun elemento concreto per dimostrare che ciò non fosse lecito. Alla fine, quindi, gli Ermellini hanno condannato la ricorrente a pagare entrambe le sanzioni, unitamente a 550 euro di spese legali. Inutile anche contestare l’adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità, non essendo da lei stata presentata alcuna prova video o fotografica.
La decisione potrebbe così aprire la strada a nuovi ricorsi da parte delle amministrazioni pubbliche locali, dal momento che la regolare verifica e taratura dell’autovelox è ritenuta sufficiente per ritenere legittima una sanzione, anche in mancanza di omologazione.