
Si torna a parlare di autovelox, questione divenuta ormai spinosa. Grazie a una recente sentenza del tribunale di Frosinone viene ripreso in esame un argomento che in questi ultimi mesi è stato molto dibattuto. A tenere banco è ancora una volta la distinzione fra dispositivi approvati e dispositivi omologati. Si tratta di due procedimenti differenti, e che non possono essere considerati sinonimi. L'omologazione è una procedura rigorosa che valuta la conformità del rilevatore di velocità e risponde a specifiche norme tecniche. L'approvazione, al contrario, va a valutare degli altri elementi, importanti ma non previsti dalle norme.
In questo contesto si è inserita la sentenza del giudice di Frosinone, che ha ribadito come la taratura dell'autovelox non può essere equiparata a una verifica del suo funzionamento. I due passaggi non possono essere considerati sostitutivi l'uno dell'altro. Sono due procedure differenti, entrambe necessarie. E solo così una sanzione diviene effettiva.
Il caso affrontato nel tribunale di Frosinone parlava di una multa comminata a seguito di una rilevazione dell'autovelox installato al Km 17+800, direzione Ferentino. Il cittadino sanzionato aveva deciso di fare ricorso presso il Giudice di pace, ma quest'ultimo aveva respinto la richiesta, confermando la multa da pagare.
La sentenza 346/25 del tribunale ha ribaltato tutto. La multa effettuata dalla polizia municipale di Veroli (Frosinone) è stata annullata.
Questo perché l'autovelox è stato messo in discussione: del dispositivo era stata dimostrata la taratura, ma non la verifica periodica di funzionamento, cosa che ha fatto venir meno l'affidabilità dello strumento. Dal momento che è necessario garantire l'esatto funzionamento del macchinario, il giudice ha annullato la sanzione, perché non ritenuta valida, e condannato la prefettura al pagamento delle spese legali.