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Class action, cos’è e come si fa

È uno strumento per la tutela dei consumatori di cui si sente parlare con una certa ciclicità anche in Italia. Ecco come funziona una class action e quali diritti conferisce a chi aderisce

Class action, cos’è e come si fa
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Il termine class action ormai è entrato a fare parte del lessico comune e rimbalza agli onori delle cronache con una certa frequenza. Durante la settimana trascorsa se n’è parlato due volte, facendo riferimento esplicito ad Alitalia e ai malfunzionamenti dei mail server di ItaliaOnLine.

La class action dà ai consumatori gli strumenti per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. La sua caratteristica principale è quella di coinvolgere più consumatori che lamentano un danno comune.

La class action

Può essere avviata da ogni consumatore, sia come singolo sia come membro di un gruppo e può essere mossa anche da un’associazione. Con una class action si richiede l’accertamento delle responsabilità di un danno subito, così come sancito dall’articolo 3 del Codice del consumo. È uno strumento utilizzabile soltanto quando il danno si è già verificato e mira al risarcimento in favore di tutte le persone che ne hanno subito le conseguenze.

Riunire in un unico procedimento le richieste di un gruppo di consumatori evita sentenze eterogenee emesse da tribunali diversi e abbrevia i tempi della durata del procedimento stesso.

Può essere promossa contro aziende private e anche contro la pubblica amministrazione, la discriminante sono i diritti lesi e non chi li ha lesi.

Chi può aderire a una class action

Può aderire chiunque si trova nella condizione di consumatore (chi acquista prodotti) o di utente (chi acquista servizi) e ha un interesse personale che legittima a prendervi parte. Non possono aderire aziende o professionisti che acquistano prodotti o servizi per le rispettive attività lavorative.

Chi aderisce, ossia chi si accoda a una class action già avviata, può farlo senza avvocato ma rinuncia all’eventuale risarcimento richiesto con procedimenti paralleli. La richiesta di adesione va depositata entro 120 giorni dall’avvio della class action presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa contro la quale si agisce e può essere consegnata sia dal singolo cittadino sia dall’avvocato nominato dal gruppo o dall’associazione che ha avviato la class action.

Come si propone una domanda di class action

Come anticipato sopra, la domanda di class action va proposta al tribunale ordinario del capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa oppure la pubblica amministrazione, con un atto di citazione che va notificato anche al Pubblico ministero del tribunale stesso.

Qual è l’iter di una class action

Il tribunale, con una prima udienza, deve decretare l’ammissibilità dell’azione di classe e, soltanto in questo caso, un giudice entrerà nel merito.

La domanda è ritenuta inammissibile in casi specifici, ovvero:

  • Quando è palesemente infondata
  • Quando non c’è omogeneità dei diritti tutelabili
  • Quando il giudice ravvisa un conflitto di interessi
  • Quando chi promuove la class action non sembra essere in grado di curare in modo adeguato l’interessi del gruppo che rappresenta

Se la domanda di class action viene ritenuta ammissibile, inizia il giudizio vero e proprio.

Alla decisione di ammissibilità si può opporre reclamo rivolgendosi alla Corte di appello entro trenta giorni.

La class action giudicata ammissibile

Quando la domanda di class action è giudicata ammissibile inizia la fase di merito e, nel caso in cui il giudice desse ragione a chi l’ha promossa, stabilirebbe il criterio per il calcolo della liquidazione del danno e assegnerebbe un termine entro il quale le parti sono chiamate a trovare un accordo.

Scaduto il termine, su domanda di una delle parti, il giudice procederà d’ufficio.

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