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Dicembre, mese di tregua fiscale, ma non tutto si ferma: cosa c'è da sapere

Il prossimo mese stop all'invio di comunicazioni e avvisi di accertamento ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Dicembre, mese di tregua fiscale, ma non tutto si ferma: cosa c'è da sapere
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Come accade ogni anno, per effetto di quella che è stata ribattezzata "tregua fiscale", l'Agenzia delle Entrate sospenderà l'invio di comunicazioni e avvisi di accertamento ai contribuenti italiani per tutto il mese di dicembre: si tratta del secondo periodo di stop dopo quello estivo che va dall'1 al 31 agosto, secondo quanto previsto dall'art.10 del decreto Adempimenti.

Annualmente sono quindi questi i 60 giorni, ricollegabili alle ferie e alle principali festività, durante i quali il Fisco interrompe la trasmissione di atti di vario genere agli italiani, anche se ci sono delle eccezioni. Stante il fatto che comunque le scadenze fiscali di dicembre vanno regolarmente pagate, nei giorni di "tregua" l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio

  • delle comunicazioni inerenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  • delle comunicazioni relative ai risultati dei controlli formali delle dichiarazioni;
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo, ovvero le cosiddette "lettere di compliance".

Tutti questi atti non possono essere più recapitati ai contribuenti a partire dal 1° dicembre e fino al 31 dello stesso mese, e ciò neppure nel caso in cui essi siano già stati elaborati o emessi.

Come accennato in precedenza, tuttavia, vi sono una serie di eccezioni che riguardano gli "atti urgenti e indifferibili", vale a dire in breve tutte le comunicazioni le quali, qualora la notifica raggiunga il destinatario il successivo mese di gennaio, ostino la regolare riscossione: ciò che può accadere, per esempio, nel caso in cui questa fase di sospensione sia cronologicamente vicina ai termini di decadenza o prescrizione. Delle eccezioni possono essere considerate il recapito di comunicazioni inerenti notizie di reato (secondo quanto previsto all'art.331 del C.P.P.) o di atti indirizzati a soggetti in stato di crisi economica o insolvenza, come un fallimento, un concordato preventivo o una liquidazione giudiziale (in modo che si proceda entro i termini previsti).

Secondo quanto segnalato da più parti nei giorni scorsi, proprio in vista della tregua fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha intensificato l'invio di atti e comunicazioni, commettendo degli errori per i quali si è prontamente scusata con un comunicato

"Nei giorni scorsi, precisamente il 24 e il 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’Iva portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali", si legge nella nota dell'AdE. "Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l'incoerenza circa la detrazione dell’Iva.

Nello scusarci del disguido, che stiamo prontamente verificando con il partner tecnologico Sogei, invitiamo i contribuenti interessati a segnalarci questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis", si legge ancora in conclusione,"ricordiamo che le lettere di compliance hanno il solo fine di consentire un dialogo effettivo tra contribuenti e amministrazione finanziaria e facilitare la correzione di errori prima che vengano effettuati i controlli".

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