Impossibile quantificare il danno per un bagaglio smarrito? Le compagnie aeree devono comunque risarcire i passeggeri

La Cassazione chiarisce uno dei punti più controversi dei diritti dei passeggeri: dimostrato l'inadempimento dell'azienda, il danno va rifondato

Impossibile quantificare il danno per un bagaglio smarrito? Le compagnie aeree devono comunque risarcire i passeggeri
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In caso di smarrimento di un bagaglio, qualora siano acclarate le responsabilità della compagnia aerea, quest'ultima ha il dovere di risarcire il proprio cliente anche nell'impossibilità di quantificare con precisione il danno arrecatogli e il giudice non può rifiutarsi di accordare tale rimborso.

Si tratta in sostanza di procedere con il cosiddetto risarcimento in via equitativa, stabilendo pertanto ciò che il passeggero porta solitamente con sé in valigia quando affronta un viaggio in aereo, e quantificando il numero degli oggetti necessari sulla base dei giorni che separano l'andata e il ritorno.

Stando a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che si è trovata a deliberare su un caso del genere, tradizionalmente in un bagaglio è possibile trovare"capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi ed accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio". Per gli Ermellini, pertanto, è sufficiente individuare le responsabilità della compagnia aerea per dare il via all'indennizzo.

Chiarito che lo smarrimento è colpa dell'azienda il giudice non può rifiutarsi di procedere con la liquidazione equitativa del danno patrimoniale neppure nel caso in cui tale danno sia impossibile da definire nel dettaglio a causa di una colpa imputata al cliente, il quale per ricostruire il contenuto del trolley aveva potuto far affidamento solo sulla testimonianza della consorte, ritenuta non utile nella causa.

Il giudice quindi, secondo la Cassazione, non ha deliberato in modo corretto, pretendendo ingiustamente che le spese sostenute dal ricorrente per sostituire gli oggetti smarriti in valigia fossero dimostrate chiaramente, allegando gli scontrini e le ricevute prodotte dai negozianti al momento dell'acquisto.

"Va al riguardo posto in rilievo che l’unica via per liquidare il danno richiesto è nella specie la valutazione equitativa, risultando irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio", spiegano infatti gli Ermellini.

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