Mantenimento, si può interrompere se il figlio (maggiorenne) non studia?

Ecco quando non vige l'obbligo del mantenimento genitoriale: l'intervento della Corte di cassazione

Mantenimento, si può interrompere se il figlio (maggiorenne) non studia?
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Si tratta di una situazione particolare che può generare un clima “negativo” all’interno delle famiglie e nel rapporto tra genitori e figli.

Come sappiamo, il mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica è sancito dalla legge; ma cosa succede quando un figlio non studia, lavora o comunque non fa nulla per rendersi economicamente autonomo pur avendo le condizioni per farlo?

Questo è un tema difficile su cui è intervenuta la Corte di cassazione fornendo importanti chiarimenti.

Cosa si intende per mantenimento?

Il tema del mantenimento dei figli è sancito dal codice civile, introdotto con la legge 54/2006, mentre il codice penale all’art 570 stabilisce le sanzioni per chi si sottrae agli obblighi legati alla genitorialità, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.

L’art. 315 bis del codice civile prevede, difatti, che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

L’art. 570 del codice penale prevede, invece, che “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilità genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma”.

Anche relativamente all’assegno di mantenimento vigono le stesse regole.

Cosa ha detto la Cassazione

Occorre precisare che l’obbligo del mantenimento non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma è necessario che sia raggiunta l’indipendenza economica.

Nel caso in cui, però, il figlio pur avendone le condizioni, non fa nulla per rendersi autonomo (non studia e non lavora e non cerca nemmeno un impiego), qualora sussistano determinate condizioni è possibile “stoppare” il mantenimento.

Su questo punto è intervenuta la Corte di cassazione che attraverso l’ordinanza 19955/2024 ha fornito chiarimenti importanti sul tema dell’assegno di mantenimento per i

figli maggiorenni. In linea di massima, qualora il figlio non si impegni per essere autonomo, in ragione del principio dell’auto-responsabilità il genitore può fermare l’assegno di mantenimento.

Occorre, però, che si fornisca:

  • La prova che il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo economicamente;
  • Che l’assenza di un lavoro non sia dovuta ad un atteggiamento “colposo od inerte”.
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