La decisione della Consob di sanzionare Fabrizio Corona per la promozione del memecoin $Corona apre una riflessione ampia sul rapporto tra cripto- attività, comunicazione al pubblico e regole di mercato. Un episodio che si colloca in una fase di forte evoluzione del settore, caratterizzata dall’entrata in vigore del Regolamento europeo MiCAR e da un crescente interventismo delle autorità di vigilanza nazionali. L’offerta del memecoin $Corona, lanciata nel febbraio 2025, ha seguito una dinamica già osservata su scala internazionale, sull’onda del successo mediatico dei memecoin statunitensi legati a Donald e Melania Trump, presentati poche settimane prima negli Stati Uniti senza che ciò generasse procedimenti sanzionatori analoghi. Il confronto tra i due modelli mostra un divario rilevante tra l’approccio europeo e quello americano alla regolazione del mercato cripto, soprattutto quando si tratta di token privi di una funzione economica tradizionale. Per comprendere le ragioni giuridiche alla base dell’intervento Consob, è utile ripercorrere l’evoluzione storica delle memecoin. «Il fenomeno nasce come risposta indiretta all’irrigidimento delle regole sull’emissione di cripto-attività con finalità di investimento», spiega l’avvocato Salvatore Luciano Furnari, esperto di diritto delle cripto-attività e della blockchain, Band 2 nella categoria Fintech nella classifica tenuta da Chambers. «Già nel 2017, con il caso TheDAO, la SEC statunitense qualificò alcune offerte di token come vere e proprie offerte di strumenti finanziari, causando l’applicazione di vincoli molto stringenti».
A partire da quel momento, l’industria cripto ha sviluppato una distinzione tecnica tra token con funzione di investimento e token privi di diritti patrimoniali o amministrativi verso l’emittente. In questo spazio si sono affermati prima gli utility token e successivamente le memecoin, cripto-attività puramente goliardiche che non attribuiscono diritti, non garantiscono accesso a servizi e non rappresentano quote di alcuna iniziativa imprenditoriale. «La logica seguita è stata semplice, ovvero eliminare qualsiasi profilo giuridicamente sensibile, rinunciando a qualunque utilità concreta», osserva Furnari. Durante la cosiddetta DeFi Summer del 2020, questo modello ha trovato un terreno fertile, alimentato anche dalla crescente attenzione mediatica e dall’intervento di figure pubbliche capaci di influenzare le dinamiche di mercato. Dogecoin, Shiba Inu e Pepe rappresentano esempi emblematici di una tendenza che oggi ha raggiunto dimensioni globali. Secondo i principali siti di monitoraggio del settore, esistono migliaia di memecoin con una capitalizzazione complessiva di decine di miliardi di dollari, un dato che rende il fenomeno tutt’altro che marginale.
Il settore resta comunque caratterizzato da forti elementi di novità e incertezza regolatoria. In Europa, il Regolamento MiCAR ha introdotto un sistema di classificazione fondato su un criterio residuale, gli obblighi informativi, compresa la pubblicazione del white paper, si applicano a tutte le cripto-attività che non rientrano in specifiche esclusioni. «È proprio questo il nodo centrale del caso Corona», chiarisce Furnari. «Le memecoin finiscono spesso in una zona grigia, nella quale, secondo gli orientamenti Europei, l’assenza di una funzione economica non le sottrae automaticamente agli obblighi previsti dal regolamento». Il MiCAR definisce la cripto-attività come una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto e questo passaggio apre a possibili sviluppi interpretativi futuri. «Qualora un giudice arrivasse a sostenere che una memecoin non rappresenta né un valore né un diritto, ragionando in termini di assenza di una utilità misurabile», spiega l’avvocato Furnari, «l’intero impianto regolatorio potrebbe essere messo in discussione».
Nel frattempo, la linea adottata dalla Consob appare coerente con un approccio di forte tutela del risparmio. «L’autorità italiana resta una delle più autorevoli e preparate in Europa», sottolinea Furnari, «e la sua attenzione verso le memecoin conferma la volontà di presidiare anche le aree più nuove e meno strutturate del mercato». I dati mostrano però un quadro asimmetrico, infatti in Italia risultano notificati pochissimi white paper rispetto ad altri Paesi europei come Irlanda, Malta e Germania, che hanno attratto un numero ben più elevato di iniziative cripto. E questo squilibrio pone interrogativi di politica economica e industriale. «Un’impostazione eccessivamente prudente», conclude Furnari, «rischia di spingere i progetti a svilupparsi all’estero, impoverendo l’ecosistema nazionale e riducendo il potenziale gettito fiscale, che nel settore delle cripto-attività è oggi particolarmente rilevante».
Il caso Corona assume quindi un valore che va oltre la singola vicenda, diventando un indicatore delle tensioni esistenti tra innovazione, comunicazione digitale e regolazione dei mercati finanziari, in un momento storico in cui il diritto è chiamato a inseguire fenomeni tecnologici in continua trasformazione. https://www.leplex.it/professionisti/83-salvatore- luciano-furnari.html