I punti chiave
Con il decreto “primo maggio”, oltre al varo di una serie di provvedimenti rivolti al mondo del lavoro, il Governo ha di fatto sancito (come si legge nel testo inviato alla Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura) l’uscita di scena del Reddito di Cittadinanza, che sarà sostituito a partire da gennaio 2024 da differenti misure di sostegno contro la povertà. Anche se l’impostazione resta simile a quella del vecchio RDC, la platea che potrà usufruirne viene differenziata in base a determinate caratteristiche, vediamo quali.
Come cambia il reddito di Cittadinanza
Innanzi tutto, la misura si sdoppia in 2 diversi strumenti: Assegno di inclusione per i nuclei con componenti "fragili" e Supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di contributi economici collegati a obblighi di lavoro e di formazione, per chi è in grado di lavorare, che saranno erogati dall'INPS su richiesta da effettuare tramite la piattaforma telematica. Vediamo intanto qualche particolare in più sull'Assegno di inclusione, tenendo presente che alcuni dettagli operativi potrebbero cambiare con la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Assegno di inclusione: importo, durata, chi ne avrà diritto
Il contributo economico è rivolto ai nuclei familiari in cui sia presente un minore o una persona oltre i 60 anni, o con disabilità. Partirà da una base di 500 euro mensili, pari a 6.000 euro l’anno, che possono arrivare a 7.360 nel caso in cui tutti i componenti abbiano almeno 67 anni o in presenza di persone con gravi disabilità, cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto. Non vengono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia. L’erogazione dell'assegno durerà 18 mesi, con fermo di 1 mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi, sempre con 1 mese di stop.
Potranno ottenere la nuova misura di inclusione i cittadini italiani, i cittadini europei o loro familiari, i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La famiglia dovrà avere un ISEE non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza), con reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza (che vedremo a seguire), con possesso di auto di cilindrata non oltre i 1.600 cc, per le moto non oltre i 250 cc., immobile prima casa non superiore ai 150.000 euro ai fini IMU, altri immobili fino ai 30.000 euro ai fini ISEE.
Come funziona la scala di equivalenza
Con il nuovo decreto viene assegnato un punteggio per ogni nucleo familiare, la cosiddetta scala di equivalenza sulla quale sono parametrati sia il requisito reddituale per accedere al sussidio, sia l'importo finale del sostegno: più numerosa è la famiglia (o più critica è la sua situazione), più alto è il beneficio fruito. La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevata a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti. La presenza di un componente con disabilità o non autosufficiente incide, ad esempio, per 0,5 punti.
Assegno di inclusione, obbligo di lavoro e offerta congrua
Come già per il RDC, i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione che siano disoccupati, maggiorenni, non impegnati in corsi di studi, hanno l’obbligo di intraprendere il percorso di inserimento lavorativo presso il Centro per l'impiego. Sono invece esonerati gli over 60, i disabili e i componenti con carichi di cura (cioè figli sotto i tre anni o disabili gravi). I membri del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, collocabili nel lavoro, verranno indirizzati ai Centri per l’impiego per sottoscrivere un patto di servizio personalizzato.
Il beneficio economico si perde se uno dei componenti del nucelo familiare rifiuta un’offerta definita congrua di contratto di lavoro di almeno un mese (per i contratti tra uno e sei mesi il beneficio è solo sospeso). L’obbligo di accettare il lavoro varia in base alla distanza: non ci sono limiti di distanza nel territorio nazionale, se l’offerta si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, o a tempo determinato di oltre 12 mesi, mentre se il contratto è fino a 12 mesi, l’obbligo di accettazione permane se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio del soggetto. L'erogazione viene sospesa per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi, per riprendere al termine.
A vigilare su eventuali abusi saranno l'Ispettorato nazionale del lavoro, gli ispettori dell'INPS, la Guardia di Finanza e i Carabinieri.
Supporto per la formazione e il lavoro: come funziona e requisiti per ottenerlo
Insieme all’Assegno di inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro andrà a colmare la lacuna lasciata dalla vecchia misura di sostegno, già a partire dal 1° settembre 2023. Vediamo cos’è e come funziona.
La misura prevede un assegno mensile di 350 euro, ed è legata alla partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro (compresi il servizio civile, i lavori socialmente utili e i progetti utili alla collettività). Per usufruirne bisognerà presentare una domanda apposita e interesserà i componenti dei nuclei familiari tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, che non possiedano i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Potrà essere richiesto anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano però calcolati nella scala di equivalenza. A questo si aggiunge il non avere riportato misure cautelari personali, misure di prevenzione e condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta.
Condizione necessaria per beneficiare dello strumento di attivazione lavorativa, poi, la sottoscrizione di un patto di servizio per ricevere offerte di impiego (l'interessato è tenuto a rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ma anche per essere inseriti in progetti di formazione che possono essere individuati anche in autonomia. Le proposte di lavoro e formazione si concretizzeranno su un’apposita piattaforma utilizzata anche per l’Assegno di inclusione. In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, l'assegno mensile di 350 euro viene erogato per tutta la durata del progetto e comunque fino a un massimo di 12 mesi. In caso di indennità regionale di partecipazione non si ha diritto all’importo, ma si può usufruire di un’eventuale integrazione per arrivare alla cifra mensile di 350 euro. Ogni 90 giorni sono previsti controlli sulla partecipazione alle attività di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato. Per chi non rispetterà gli impegni è prevista la sospensione del beneficio economico.
Sgravi per chi assume
Anche per la nuova misura di sostegno, restano attivi gli sgravi per i datori di lavoro che assumano i percettori di Assegno di inclusione e le agenzie per il lavoro intermediarie. In particolare è previsto un esonero contributivo totale del 100% (fino a 8.
000 euro l’anno) per i datori di lavoro privati per 24 mesi o per contratti a tempo indeterminato, ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali per 12 mesi; l'aliquota è invece del 60% per enti del terzo settore che assumano persone con disabilità. Previsto anche un incentivo del 30% per l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione effettuata.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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