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Superbonus: dall’Agenzia delle Entrate nuove istruzioni per villette, quoziente familiare e flat tax

Superbonus: ecco le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Arrivano dall'Agenzia delle entrate le prime indicazioni in merito al quoziente reddituale delle famiglie per l’accesso al Superbonus per le villette, tra i requisiti elencati per il beneficio fiscale al 90% nel 2023. Secondo la circolare 11/2023, di fresca pubblicazione, il nuovo quoziente familiare dovrà considerare i redditi assoggettati a imposta sostitutiva, come la cedolare secca per gli affitti e la flat tax per le partite Iva. Ecco i punti essenziali del documento.

Determinazione del reddito

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni su come calcolare il reddito di riferimento. In particolare, il calcolo si perfeziona in base a quanto indicato nel Tuir, o Testo unico delle imposte sui redditi, assoggettando a tassazione sostitutiva anche i redditi derivanti dalla cedolare secca o quelli della flat tax delle partite Iva forfettarie.

La disposizione stabilisce inoltre che il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non debba superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di tale parametro. Più nel dettaglio, il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare, per un coefficiente denominato numero di parti. Per reddito complessivo familiare si intende la somma dei redditi complessivi posseduti dal contribuente, dal coniuge del contribuente (non legalmente ed effettivamente separato), o dal soggetto legato da unione civile nell’anno precedente a quello in cui si è sostenuta la spesa. Nella determinazione del reddito rientrano poi i figli fino a 21 anni, anche se dovessero produrre redditi fino a 4.000 euro per i quali non si rientri nella detrazione per carichi di famiglia, e i conviventi, sulla base di quanto stabilito dalla legge “Cirinnà”.

Le altre specifiche

Fra le specifiche inserite nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, troviamo la proroga al 30 settembre del Superbonus 110% per le villette (a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento totale), la possibilità di utilizzare, per le spese per lavori soggetti a Superbonus 110% nel 2022, la nuova detrazione fiscale in dieci anni, anziché quella ordinaria di quattro. Tale detrazione, distribuita su un periodo più lungo, potrà essere richiesta, per la prima rata delle spese 2022, nella dichiarazione dei redditi del 2024. Non dovrà essere indicato nulla invece nella dichiarazione dei redditi di quest’anno.

Ancora: lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici, che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Organizzazioni di volontariato (Odv): il beneficio vale anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti. Le installazioni possono inoltre essere eseguite in aree non pertinenziali (anche di proprietà di terzi), differenti dalle strutture su cui vengono realizzati i lavori trainanti del Superbonus, a condizione che questi ultimi riguardino edifici situati nei centri storici e sottoposti a vincoli.

Un ulteriore approfondimento riguarda i contribuenti che abbiano mantenuto il 110% quest’anno, per i quali è previsto il via libera sui lavori trainati. Nel dettaglio, il Superbonus spetta per la medesima aliquota anche per i lavori trainati svolti sull’immobile, nonché per gli interventi sulle singole unità immobiliari.

Possono essere inseriti nel conteggio del primo Sal (Stato di avanzamento lavori) anche interventi che non rientrino nel Superbonus.

Per le spese successive alla data di scadenza di fine settembre, il committente potrà utilizzare altri bonus, definiti minori, come l’eco bonus, il sisma bonus e il bonus casa ordinario con detrazione del 50%.

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