Lo scorso ottobre, il tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso della Ong SOS Méditerranée per la nave Ocean Viking fermata a febbraio 2024. L'organizzazione aveva ipotizzato profili di incostituzionalità e il giudice aveva inviato tutto alla Consulta ma oggi, con la sentenza numero 101, la Corte costituzionale ha ritenuto "non fondate" le questioni proposte. La Corte ha riconosciuto la natura punitiva del fermo amministrativo delle navi in quanto misura sanzionatoria che incide sull'attività delle organizzazioni coinvolte ma considera non fondate le questioni sollevate, rilevando che la norma è sufficientemente chiara e delimita in modo preciso i confini tra comportamento lecito e illecito.
Nello specifico, infatti, rileva che "la condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l'arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto". La normativa nazionale, scrive ancora la Consulta, "si inserisce nell'ambito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e l'inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale".
Quindi, la Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sull'obbligatoria applicazione del fermo della nave. Tale misura punitiva non è nè irragionevole nè sproporzionata, in quanto sanziona "quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione Sar, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito". Infine, sono state dichiarate infondate le questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali.
L'interpretazione sistematica della disciplina "conferma in modo inequivocabile non solo la possibilità, ma anche l'ineludibile necessità di intenderla in armonia con i princìpi costituzionali richiamati dal rimettente" e con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento.