Guida in stato d'ebbrezza, cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale

Revoca della patente a un cittadino che ha provocato un incidente stradale per guida in stato di ebberezza e tasso alcolemico superiore al massimo consentito: ecco cosa dice la sentenza e cosa prevede il Codice della Strada

Guida in stato d'ebbrezza, cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale
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Con la sentenza numero 194 la Corte Costituzonale ha deciso per la revoca della patente nei confronti di un cittadino ritenuto responsabile del reato di cui parla il Codice della Strada all'articolo 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" per avere circolato intorno alle ore due di notte "alla guida di un’autovettura benché in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 g/l (nella specie 1,63 g/l), provocando in tali circostanze un incidente stradale", si legge sulla sentenza. Oltre agli otto mesi di arresto e 7.200 euro di ammenza, ecco arrivata la revoca della patente con la quale si intende l'impossibilità a riprenderla (diversa, dunque, dalla sospensione).

Cosa dice la sentenza

La Corte Costituzionale, quindi, ha confermato quanto previsto dall'articolo 186 comma 2-bis che prevede pene raddoppiate rispetto agli articoli precedenti ma soprattutto, come detto, la revoca se viene superato il tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro (g/1). I giudici hanno spiegato che la misura sanzionatorio non è sproporzionata rispetto "alla gravità intrinseca dell'illecito commesso". La revoca, quindi, si consuma nei casi più gravi, ossia il superamento di quella soglia unito all'incidente stradale che è stato provocato "in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica.

Cosa prevede il Codice della Strada

La Corte ha inoltre sottolineato che nell'impianto sanzionatorio del reato c'è una progressione crescente man mano che aumenta il tasso di alcol nel sangue: infatti, l'articolo 186 2a) ricorda la sanzione amministrativa fino a 2.170 euro per tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) con patente sospesa da tre a sei mesi; l'articolo 186 2b) spiega che l'ammenda va da 800 a 3.200 euro con l'arresto fino a sei mesi "qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)". Una volta accertato il reato, ecco che la patente di guida viene soespresa tra sei mesi e un anno. E poi, ecco il comma c dell'articolo 186 che prevede un ammenda tra 1.500 e seimila euro oltre all'arresto compresto tra sei mesi e un anno "qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)", e la patente sospesa tra uno e due anni ma "se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata".

Ecco il "crescendo" di cui parla la Corte Costituzionale: al termine di questa progressione c'è la condotta più grave di tutte, ossia quella "per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'autovettura provocando così un incidente stradale", recita la sentenza.

In questo modo si compromette la vita altrui e l'incolumità delle persone anche quando "l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate".

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