Inchiesta Milano, Riesame gela i pm: "Svilente semplificazione"

Le motivazioni del tribunale della Libertà sulla scarcerazione dell'architetto Alessandro Scandurra. "Non basta un incarico pagato per sostenere l'esistenza della corruzione"

Inchiesta Milano, Riesame gela i pm: "Svilente semplificazione"
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"È svilente la semplificazione argomentativa" della tesi accusatoria della procura e del gip di Milano nell'inchiesta sull’urbanistica di Milano. Lo si legge nelle motivazioni del Riesame sulla scarcerazione di Alessandro Scandurra, anticipate dal Corriere della Sera. Anche il costruttore Andrea Bezziccheri, numero uno di Bluestone finito a San Vittore, è stato scarcerato dal Riesame il 12 agosto. Per entrambi, secondo i giudici della Libertà, mancano i gravi indizi di colpevolezza. I giudici che hanno rimesso in libertà l'architetto e l'imprenditore gelano il gip: a loro avviso, "omette di considerare" le prove "nella loro dimensione dinamica, riproponendole acriticamente e connotandole di autoevidenza".

"La fattura non era falsa"

Uno dei capi di imputazione vede Scandurra accusato di corruzione in concorso con il numero 1 di Coima Manfredi Catella: i pm mettono in luce il suo conflitto di interessi, nel suo ruolo di membro della Commissione paesaggio del comune di Milano, visti i suoi rapporti professionali con la società immobiliare. Per gli inquirenti, sarebbe stato corrotto da Coima per partecipare alla "decisiva" seduta del 5 ottobre 2023 sul Pirellino, in cambio di una dazione di denaro apparentemente non giustificata: chiamato a chiarire questo episodio davanti ai magistrati, l'architetto ha prodotto una documentazione che i pm e il gip hanno ritenuto "falsa". Cioè una fattura da 28 mila euro, con data 31 luglio 2023, per un incarico che secondo l'accusa era troppo risalente nel tempo (settembre 2022) e con differenti importi. Ma per il tribunale del Riesame la fattura non è "affatto falsa": i soldi sono stati bonificati sul suo conto per un incarico reale, una "due diligence" (una indagine tecnica approfondita) su due aree, e per altro lo studio Scandurra ha "sollecitato più volte" il pagamento a Coima tramite e-mail. "Dunque, se queste sono le evidenze, non vi è alcuna prova del patto corruttivo. Scandurra - scrive il tribunale - ha partecipato alla "decisiva" seduta del 5.10.2023 della Commissione Paesaggio prima che il rapporto con Coima fosse formalizzato e in aderenza a quella che era la nuova disciplina del conflitto di interessi".

"Da gip e procura semplificazione svilente"

Le parole che seguono sono davvero trachant. Secondo il collegio, il giudice preliminare ha ritenuto "indebite" le remunerazioni ricevute da Scandurra "senza, tuttavia, chiarirne le ragioni se non attraverso il ricorso a congetture". "Sarebbe sufficiente, per il gip - scrivono - l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo". Concludono i giudici del Riesame con parole nette: "La semplificazione argomentativa è svilente". Scandurra, osservano, è "un professionista di alto livello, destinatario di riconoscimenti internazionali. Ha svolto i suoi incarichi per i quali ha ricevuto il giusto compenso. Non vi è traccia di sovrafatturazioni o di fatture false" e "non si comprende sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista". I compensi "non possono di certo definirsi 'lucrosi". Ecco che, a loro dire, "emerge, in definitiva, un quadro fattuale confuso".

Lacune e ambiguità nelle regole del Comune

Scrivono ancora sul regolamento sul "conflitto d'interesse" dentro la Commissione per il paesaggio di Milano è stato connotato da "indubbi profili di lacunosità e ambiguità", almeno fino all'1 giugno 2023, ma proprio per questo motivo per gli indagati dell'urbanistica la "regolamentazione" su come e quando astenersi dal votare i progetti immobiliari era di non immediata "portata percettiva". Insomma, gli indagati non sapevano di agire contro le norme, in quanto erano ambigue e lacunose. Secondo il Riesame il gip ha correttamente riportato le norme "di rango costituzionale" e quelle primarie e secondarie in tema di conflitto d'interessi ma ha ignorato la necessità che le stesse siano "declinate nell'ambito operativo" in cui "devono trovare applicazione" e cioè il regolamento edilizio del comune di Milano.

Tra Bezziccheri e Scandurra la corruzione è frutto di congetture


Non è dimostrato che tra Scandurra e l'imprenditore Bezziccheri "si sia formata e fosse persistentemente operativa (...) una convenzione" i cui termini sono stati "dedotti dal gip con ragionamento congetturale". Ovvero che l'incarico professionale dell'architetto (e la sua remunerazione) dato dal numero uno di Bluestone, sia dovuto a un patto corruttivo tra i due. Non vi è, secondo i giudici, né l'accertamento del "come, dove, quando" sarebbe avvenuta la corruzione, né della "illeceità della dazione di denaro o utilità", né quindi della "vendita della funzione pubblica e l'atto contrario ai doveri d'ufficio" .

Anzi, argomentano i giudici del Riesame, per il gip (nell'ordinanza che loro annullano), "il rapporto economico diviene automaticamente prova del dovere di astensione e la sua violazione diventa prova dell'accordo corruttivo".

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