Cronaca giudiziaria

Cercò come ucciderla sul web, ma per il gip non c'è premeditazione: ecco perché

Una decisione che può destare perplessità ma che tiene conto di alcuni parametri giuridici: ecco perché l'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la gip, non è aggravato da "premeditazione" e "crudeltà"

Omicidio Giulia Tramontano, il killer cercò come ucciderla, ma per il gip non c'è premeditazione: ecco perché

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Omicidio Giulia, il killer cercò come ucciderla, ma per il gip non c'è premeditazione: ecco perché

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L'omicidio di Giulia Tramontano non fu premeditato, secondo la gip di Milano Angela Minerva che ha convalidato il fermo di Alessandro Impagnatiello. Per quanto possa destare perplessità, sul piano del comune sentire, è importante chiarire quali sono stati i contorni giuridici che hanno portato la giudice a escludere la premeditazione. Si tratta infatti di un'aggravante e come sempre avviene in questi casi, la scelta di contestarla nasce dall'analisi delle circostanze precise in cui si è svolto un fatto. Le parole chiave per comprendere la decisione sono queste: "apprezzabile intervallo di tempo" tra quando in una persona matura il proposito di uccidere e l'azione stessa.

La ricostruzione del delitto

Andiamo con ordine. Nel pomeriggio di sabato, qualche ora prima del delitto la 29enne incontra l'altra donna del compagno, la collega barista, per un incontro chiarificatore a Milano. Tra le 16 e le 17 Giulia chiede ad Alessandro di raggiungerle proprio all'Armani Bamboo, per un confronto a tre, a cui però lui decide di non partecipare. Alle 18.26 Giulia, adirata dopo avere sentito la versione dell'altra ragazza, avere scoperto che anche lei era rimasta incinta del barman nei mesi precedenti, invia alcuni messaggi ad Alessandro: "Ti amo.. wow. Sono curiosa di sapere che cosa ti inventerai ora". Seguono messaggi sono sempre più furiosi. "Sto tornando a casa. Fatti trovare".

Le ricerche su Internet

Come riportato nel fermo della pm Alessia Menegazzo, Alessandro a quel punto inizia a fare ricerche su Internet: "Ceramica bruciata vasca da bagno": un dettaglio importantissimo, che evidenzia - secondo la procura - che a quell'ora il killer avesse a quel punto maturato la decisione di uccidere la compagna. Alle 19.45, riferisce la madre di Alessandro sentita a sommarie informazioni dai carabinieri, Giulia le chiede di andarla a prendere alla metro Comasina. Arriva a casa, in via Novella a Senago, quindi intorno alle 20 e dopo una discussione con il compagno, viene uccisa: l'omicidio viene collocato tra le 20 e le 20.30.

L'esclusione della premeditazione

Spiega con chiarezza la giudice nel provvedimento che la premeditazione "si compone di due elementi costitutivi: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e la natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato". Spiega quindi la gip che in questo caso "il principale indicatore dell' insorgenza di un proposito omicidiario maturato dall'indagato prima del delitto -risulta essere la ricerca sul web "ceramica bruciata vasca da bagno" effettuata alle ore 19.00.25 del 27.5.23, poco prima che la vittima tornasse a casa a seguito dell'incontro" con l'altra donna. Si ritiene quindi che l'omicidio "sia stato preordinato quantomeno a partire dalle 19.00 del 27 maggio. Senonché, sulla scorta di quanto sopra detto, tale rilievo non consente di affermare, anche solo in termini indiziari, la sussistenza dell' aggravante della premeditazione".

L'esclusione della crudeltà

La gip ha escluso anche l'aggravante della crudeltà: anche questa decisione può destare perplessità in un caso come questo dove la vittima è una donna incinta, per di più del figlio del killer. Ma come spiega la giudice, un conto è la "riprovevolezza rispetto alla comune morale", un altro è il tentativo di infliggere "sofferenze aggiuntive". Scrive ancora nel provvedimento la giudice Minerva: "L'azione omicidiaria non risulta, allo stato, caratterizzata da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero e dell'entità di colpi inferti. Sotto altro profilo, si rileva che la condotta successiva all'omicidio non assume rilevanza rispetto all'aggravante in questione, in quanto inidonea ad infliggere le "sofferenze aggiuntive" richieste dalla giurisprudenza, bensi, al più, tale da esprimere riprovevolezza rispetto alla comune morale".

"L'ho uccisa perché ero stressato dalla situazione"

Nel motivare invece l'aggravante dei futili motivi, che è stata riconosciuta, la gip sottolinea quanto riferito da Alessandro Impagnatiello tra le motivazioni dell'uccisione della compagna. Il 30enne ha detto di averla ammazzata perché "stressato dalla situazione che si era venuta a creare". Lo "stress" sarebbe stato determinato dalla "gestione delle due ragazze", con cui intratteneva relazioni parallele.

Un elemento, questo, che "addirittura aggrava la sproporzione tra i motivi e la condotta omicidiaria" per la gip.

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