"Non c'è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina". Il pronunciamento della Corte di Giustizia accende le polemiche

Un genitore che entra illegalmente in Europa con il figlio minore non può essere paragonato a uno scafista. Entrambi commettono il reato di ingresso clandestino, ma al primo non si può contestare il favoreggiamento

"Non c'è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina". Il pronunciamento della Corte di Giustizia accende le polemiche
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Un genitore che entra illegalmente in Europa con il figlio minore (e documenti falsi) non può essere paragonato a uno scafista. È questo il senso del pronunciamento della Corte di Giustizia Ue che ha fatto esultare le organizzazioni pro migranti. Entrambi commettono il reato di ingresso clandestino, non gli si può contestare il favoreggiamento.
La sentenza riguarda una donna richiedente asilo, giunta in Italia nel 2019 con figlia e nipote. Secondo i giudici del Lussemburgo aver deciso di portare illegalmente in Italia il minore non è un comportamento di per sé illecito ma rientra «nell’esercizio della responsabilità genitoriale». In quanto tale, dice la Corte di Giustizia Ue la legge che sanziona tale condotta «osta al diritto comunitario», giacché secondo i magistrati della Corte «gli Stati membri non possono estendere la definizione di reato oltre quanto previsto dal diritto Ue».

La donna era arrivata nell’agosto del 2019 all’aeroporto di Bologna con la figlia e la nipote, minorenni e con passaporti falsi. Arrestata, aveva spiegato di fuggire dalle minacce di morte dell’ex compagno e di essere affidataria delle due minori (anche della nipote) dopo la morte della madre. Di fronte alla contestazione del reato di «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina» il Tribunale di Bologna aveva interpellato la Corte Ue sul possibile rilievo penale del suo comportamento. I giudici europei sono giunti alla conclusione che non può esserci alcun tipo di favoreggiamento dell’ingresso illegale prevista dalla Direttiva 2002/90 del 28 novembre 2002 rispetto alla condotta di una persona che «in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di Paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria».

«Entrambi certamente commettono il reato di ingresso clandestino, ma il reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino altrui è diverso ed è molto più grave», spiega al Giornale un magistrato che si occupa di legislazione sull’immigrazione.

Dunque, contestare a un genitore un’aggravante del genere secondo la Corte è «un’ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e nei diritti fondamentali del minore», protetti dalla medesima Carta.

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