Coronavirus

I requisiti, le sanzioni, il rischio carcere: cosa sapere sul pass verde

Via libera al pass verde. Dai requisiti per averlo alle sanzioni per chi non è in regola o lo falsifica: tutto quello che devi sapere

Requisiti, sanzioni, rischio carcere: cosa sapere sul pass verde di Draghi

Via libera al cosiddetto pass verde. È quanto prevede la bozza del decreto legge anti Covid che oggi arriva sul tavolo del consiglio dei ministri per iniziare il percorso delle riaperture. Si tratta di una certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2, la guarigione dall'infezione da Coronavirus, o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus. A seconda del modo in cui è stata ottenuta, la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo il vaccino ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Il documento reca l'indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. In realtà, quindi, si può parlare di tre "certificazioni verdi".

Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, ha una validità sempre di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Covid-19. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, la certificazione ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test.

Il decreto che arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri per dare il via, gradualmente, alle riaperture a partire dal prossimo 26 aprile norma il cosiddetto pass verde e prevede anche sanzioni amministrative per chi falsifica che vanno dai 400 ai 3mila euro. Per i furbetti, tra le misure punitive è prevista addirittura il carcere. “Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491 bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo - si legge nella bozza del decreto -. Se la certificazione verde Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19”. Le disposizione italiane saranno valide finché non entrerà in vigore l'atteso "

html" data-ga4-click-event-target="internal">green pass" europeo, un documento informatico che dovrebbe essere pronto a fine giugno.

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