La Cassazione spezza una lancia in favore degli immigrati non integrati. Ha infatti diritto alle attenuanti generiche e quindi a uno sconto di pena lo straniero che commette dei reati, vivendo in condizioni socio-economiche disagiate. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 22212 di ieri, harespinto il ricorso della Procura di Torino presentato contro la decisione del Tribunale che aveva concesso le attenuanti generiche a un algerino accusato in Italia di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. In particolare, riporta il sito Cassazione.net, secondo il pm «le disagiate condizioni di vita non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione della attenuanti generiche». Una tesi, questa, che non ha convinto la sesta sezione penale che, con una motivazione destinata alla massimazione ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura piemontese chiarendo che «il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le disagiate condizioni di vita. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dellarticolo 62 del codice penale». Non solo. La Cassazione ha inoltre sottolineato come la decisione non sia in contrasto con le norme sulla sicurezza approvate due anni fa (l.125 del 2008). Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato linammissibilità del ricorso dellaccusa.
Non si tratta della prima volta che il buonismo di alcune sentenze della Cassazione in materia di immigrazione fa notizia. Nel gennaio 2007, la Corte aveva deciso che possono essere riconosciute le attenuanti generiche a un clandestino condannato per omicidio, dato il suo «stato di emarginazione sociale e di arretratezza culturale» (sentenza n.957). Il caso del 2007 confermava la condanna a 17 anni e quattro mesi di prigione - riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti allaggravante della crudeltà - pronunciata dalla Corte dassise dappello di Milano nei confronti di un immigrato.
Non è successo lo stesso nel febbraio 2009, quando la Cassazione, seguendo le nuove disposizioni in materia di sicurezza in vigore da luglio 2008, rideterminò la condanna. Le norme del 2008 escludono che un clandestino, in Italia nonostante lordine di espulsione, possa godere delle attenuanti generiche.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.