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Ecco perché lo stupratore romeno doveva essere allontanato dall’Italia

Il documento del prefetto di Roma che espelleva Loyos perché "incompatibile con la sicura e civile convivenza": era stato fermato tre volte in 14 giorni per rapina, furto e lesioni

Ecco perché lo stupratore romeno doveva essere allontanato dall’Italia

Due arresti in meno di un mese, in mezzo una denuncia a piede libero. Nel decreto del prefetto di Roma (pubblicato in questa pagina insieme alla decisione del giudice onorario di Bologna), i precedenti di Alexandru Iszoika Loyos, il 20enne romeno reo confesso dello stupro della 14enne a Roma, erano stati ritenuti sufficienti a decretarne «l’allontanamento dal territorio nazionale», con tanto di «urgenza» per «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Eppure quella decisione il 15 luglio del 2008 non è stata convalidata dall’avvocato bolognese «prestato» al tribunale Mariangela Gentile, che come potete leggere al punto b) delle sue considerazioni ha annullato l’espulsione non ritenendo sufficienti quei precedenti a valutare Alexandru Loyos come una «minaccia concreta effettiva e grave». Parole che suonano a dir poco beffarde ora che il 20enne ha ammesso di aver violentato «per dispetto» una ragazzina di 14 anni, ed è sospettato dagli inquirenti di aver partecipato anche allo stupro di una donna a Primavalle, lo scorso 21 gennaio. Gli elementi a carico del 20enne emergevano da un rapporto dei carabinieri di Roma, successivo all’ultimo arresto, l’11 ottobre del 2007, per furto aggravato. Gli uomini dell’Arma in quell’occasione avevano accertato che l’allora appena 18enne romeno era già stato arrestato dalla polizia due settimane prima, il 27 settembre, a Primavalle, per rapina e lesioni personali. Solo tre giorni più tardi, il 30 settembre, ancora i carabinieri l’avevano pizzicato a La Storta, dall’altra parte della capitale, denunciandolo per ricettazione. Di fronte a quel curriculum, il prefetto prende carta e penna e, il 2 maggio del 2008, invita la questura di Viterbo (che provvede il 12 luglio) a rendere esecutivo l’allontamento «previa convalida del tribunale». Ma, come detto, quel placet non arriverà mai. 

IL DOCUMENTO

Visto il rapporto redatto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma a carico di Iszoika Loyos nato il 25.05.1989, nazionalità romena in data 11.10.2007 arrestato dalla stazione Carabinieri di Roma Ottavia, in atto libero

I precedenti
Considerato che dagli accertamenti di rito sul conto del soggetto emerge che questi si era già reso responsabile di altri delitti e precisamente:

- 27.09.2007 Alias Iszoika Loyos Alexandru, nato il 25.05.1989, arrestato dal commissariato della PdS Roma Primavalle per rapina e lesioni personali;

- 30.09.2007 Denunciato dalla stazione carabinieri di Roma La Storta per ricettazione;

- 11.10.2007 Arrestato dalla stazione carabinieri di Roma Ottavia per furto aggravato.

Delitti contro vita e persone
Tenuto conto che i delitti commessi rientrano tra quelli contro la vita e l’incolumità delle persone, ovvero tra quelli di cui dell’art. 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, che per effetto dell’art. 20 comma 3 del DLgs n.30 del 6 febbraio 2007 così come modificato dal DLgs numero 32 del 28.02.2008 possono valere ad orientare il giudizio di pericolosità sociale;
Visto che il medesimo ha tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta effettiva o grave ai diritti fondamentali della persona ovvero alla incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
Considerata la concreta e attuale minaccia per la sicurezza pubblica.
Visto il DLvo del 6 febbraio n. 30 così come modificato dal DLvo del 28 febbraio 2008 numero 32, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, così come modificato dal DLvo n. 32 del 28 febbraio 2008;
VISTI in particolare gli art. 20 e 20bis del DLvo 6 febbraio 2007 n.30 così come modificato dal DLvo 28 febbraio 2008 n. 32.
Ritenuto, che sussistono i motivi imperativi di pubblica sicurezza dal DLvo 6 febbraio 2007 n. 30 così come modificato dal DLvo 28 febbraio 2008 n. 32 e che pertanto si rende necessario allontanare il predetto dal territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 così come modificato dal DLvo 28 febbraio 2008 n. 32 con particolare riferimento all’art. 20 bis comma 1 e 2 ed in relazione all’art. 13 commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies del Dlvo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e dal DL 241/04 convertito con legge 271 del 12 novembre 2004;

Arriva l’espulsione
considerata la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e considerato altresì che si tratta di un procedimento ad esito vincolato ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 21 octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si omette la comunicazione di avvio del procedimento;
DECRETA
Il cittadino sopra generalizzato è allontanato dal territorio nazionale.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il sig. Questore è incaricato di eseguire l’accompagnamento, previa convalida del Tribunale ordinario in composizione monocratica e nulla osta dell’Autorità Giudiziaria territorialmente competente nei casi previsti dalla legge.
Al cittadino allontanato è fatto divieto di rientrare in Italia prima dei cinque anni. La decorrenza del provvedimento è immediata. La violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino ad un anno. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo da cinque a dieci anni. In questo caso si procede con rito direttissimo. L’allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore anche se la sentenza non è definitiva.
Avverso il presente provvedimento di allontanamento è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilità, al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l’autorità che lo ha adottato. Il ricorso non ha efficacia sospensiva, può essere sottoscritto personalmente e può essere presentato, anche per il tramite della rappresentanza diplomatica consolare italiana, nel Paese di destinazione. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso, dopo che dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, ed in ogni caso, decorsi tre anni.
Il sig.

Questore è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento, previa notifica all’interessato.

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