Economia

L'ultimo schiaffo del governo: "batosta" sui mutui delle case

Il governo si è reso protagonista di un errore, prevedendo il pagamento degli interessi sugli interessi nel decreto che riguarda la sospensione dei mutui

L'ultimo schiaffo del governo: "batosta" sui mutui delle case

Una svista del governo nella stesura del Decreto riguardante la sospensione dei mutui potrebbe avere pesanti ripercussioni. Come sottolinea il quotidiano Il Tempo, l'esecutivo italiano si è reso protagonista di un errore, prevedendo nel testo il pagamento degli interessi sugli interessi. Insomma, siamo di fronte a un anatocismo che il codice civile vieta espressamente.

Scendendo nel dettaglio, Andrea Augello, esponente di Fratelli d'Italia, ha provato a spiegare quanto accaduto: ''Il comma 2 dell' articolo 54 del DL 18 2020 presenta diverse insidie e un paradosso. Il governo è infatti intervenuto colmando una lacuna sulla precedente norma relativa alle modalità di calcolo degli interessi a carico del mutuatario in caso di sospensione''.

Interessi sugli interessi

''La soluzione trovata pare, almeno formalmente, paradossale. Il comma 2 afferma che il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito durante il periodo di sospensione, lasciando il rimanente 50% in capo al mutuatario'', ha aggiunto Augello.

Ma non è finita qui, perché la formula inserita nel decreto è, a detta di Augello, ''ambigua'' e ''infelice'': ''Infatti indubbio che il termine debito includa tanto la sorte capitale quanto gli interessi delle rate oggetto della sospensione, il che rischia di autorizzare un calcolo degli interessi sugli interessi, quindi un caso di anatocismo''. Il problema è che l'articolo 1283 del codice civile vieta l'anatocismo, tranne in tre eccezioni. Il decreto potrebbe essere quindi interpretato come la quarta.

Come se non bastasse, rincara la dose Letizia Giorgianni, fondatrice del gruppo ''Vittime del Salva-Banche'', sempre citata da Il Tempo, ''non è facile immaginare una spiegazione alternativa ad una integrazione del codice civile nel momento in cui si scelgono le parole debito residuo, che è tecnicamente un debito indistinto, quando il termine corretto sarebbe semmai stato "sorte capitale residua".

A questo punto la speranza è che il comma citato possa venir modificato affinché si disattivino le insidie spiegate. ''Se il mutuo è a tasso fisso non ci sono problemi – ha concluso Giorgianni - ma una sospensione sui mutui a tasso variabile alla vigilia di un prevedibile rialzo dei tassi dei titoli di stato e, a seguire, dei tassi delle banche, rischia di rappresentare un boomerang per i mutuatari.

Da questo punto di vista sarebbe una logica assicurazione sociale considerare nel decreto invariabili i tassi variabili vigenti durante il periodo della so spensione''.

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