Imu, ecco le sanzioni per i ritardatari

Il 16 giugno scadeva il termine per il versamento della prima rata dell'Imu, ecco come i ritardatari possono mettersi in regola

Imu, ecco le sanzioni per i ritardatari

Per chi non ha ancora versato la prima rata dell'Imu è ancora possibile rimediare, provvedendo però al pagamento con interessi e una piccola sanzione. Scadeva infatti ieri, giovedì 16 giugno, il termine per il pagamento senza sanzioni dell'imposta e ora i ritardatari dovranno affrettarsi per mettersi in regola. Stesso discorso per coloro che, effettuando i calcoli relativi alla documentazione, possono aver commesso un errore, versando una cifra minore rispetto a quella realmente dovuta. Per tutti quei proprietari di immobili, fabbricati, terreni e aeree edificabili che non hanno ancora provveduto a versare l'acconto Imu, dunque, è il momento di effettuare il pagamento, con l'aggiunta però di una sanzione ridotta.

Si parla di una piccola multa che va dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza (fissata al prossimo 30 giugno) fino ad arrivare al 5%, ossia 1/6 del 30%, in caso di violazione regolarizzata dopo 2 anni. Naturalmente deve essere visto caso per caso, tuttavia l'ammontare della sanzione aumenta con il crescere del ritardo.

È bene quindi affrettarsi per rimediare alle irregolarità, dato che la scadenza per il pagamento della prima rata dell'Imu è arrivata ieri. Adesso tutti i contribuenti non esonerati dal pagamento potranno mettersi in regola versando il dovuto entro 14 giorni dalla violazione, subendo una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. C'è anche la possibilità di scegliere il cosiddetto "ravvedimento breve", che consiste nel pagamento entro 30 giorni dalla violazione di una sanzione ridotto all'1,5%. Più tempo trascorre, maggiore sarà la multa. Entro 90 giorni dalla violazione la sanzione salirà all'1,66% fino ad arrivare al 3,75% dopo un anno, al 4,28% entro i due anni e al 5% oltre i due anni.

Oltre i due anni non è

chiaro che cosa possa accadere, perché la normativa del decreto legislativo 472/1997 non arriva così indietro. Si ipotizza un condono, ma non sarebbe ammessa la definizione agevolata nella fase istruttoria.

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