Economia

Scatta la prima rata dell'Imu. Chi non deve pagare

A causa dell'emergenza pandemica non pagheranno la prima rata Imu commercianti, artigiani, professionisti e i titolari di partita Iva che hanno fruito del contributo a fondo perduto: ecco come funziona

Scatta la prima rata dell'Imu. Chi non deve pagare

Si avvicina il giorno del pagamento della prima rata dell'Imu fissato per il 16 giugno. Una volta tanto, però, sembra esserci qualche notizia positiva: commercianti, artigiani, professionisti e, in generale, i titolari di partita Iva che hanno fruito del contributo a fondo perduto sono esentati dal pagamento a causa dell'emergenza Covid-19.

Chi non paga

Non è tutto oro quello che luccica, però: a non pagare saranno soltanto i soggetti passivi che esercitano la loro attività in un immobile specifico: questa norma fa parte dell'articolo 6-sexies della legge di Conversione (69/2021) del dl Sostegni 41 del 2021. Lo stesso trattamento sarà riservato anche ai titolari degli immobili destinati ad attività ricettive, alberghiere, fieristiche o adibiti a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti riconosciuta dalla legge di Bilancio 2021 (178/2020), che ha riservato un trattamento agevolato anche ai residenti all'estero, i quali sono tenuti a pagare solo la metà dell'Imu dovuta su un immobile posseduto in Italia ma devono comunque possedere lo status di pensionati nei paesi di residenza. L'esonero si estende anche agli immobili posseduti dagli enti non profit ed ai terreni agricoli ed i titolari di partita Iva che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, purché residenti o stabiliti nel territorio italiano, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Come riporta ItaliaOggi, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Altri immobili esentati

L'articolo1, comma 599, della Legge di Bilancio 2021 ha disposto anche l'esenzione per gli immobili già oggetto di agevolazione nel 2020: sono quelli adibiti ad alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali. Stesso trattamento anche per le attività ricettive come agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Inoltre, l'abolizione della prima rata Imu si estende anche ad altri immobili, tra i quali rientrano quelli nella categoria catastale "D" in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti, nonché quelli adibiti a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Con la nuova Imu, poi, sono confermate le esenzioni per i terreni agricoli e per gli immobili degli enti No profit destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività sanitarie, ricettive, didattiche e così via. La normativa Imu prevede anche diverse tipologie di agevolazioni che comportano un pagamento ridotto: ad esempio, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. La stessa riduzione si applica agli immobili di interesse storico e artistico ed ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Hanno diritto a un trattamento agevolato anche gli immobili locati a canone concordato. L'imposta è ridotta al 75% del dovuto e lo sconto fissato al 25%.

Il caso dei residenti all'estero

Riduzione d'imposta, invece, per gli italiani residenti all'estero che sono obbligati a pagare solo la metà dell'Imu su un immobile posseduto in Italia in quanto proprietari o usufruttuari purché abbiano lo status di pensionati nei Paesi di residenza. La riduzione dell'Imu si applica ad un solo immobile purché non locato o dato in comodato e che sia ad uso abitativo. Il beneficio fiscale, però, è destinato soltanto ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, "residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia".

In presenza dei requisiti l'Imu "è applicata nella misura della metà".

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