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«Ganasce fiscali» per multe annullate: non si può ricorrere al giudice di pace

«Un provvedimento sanzionatorio ingiusto e fortemente lesivo del diritto dei cittadini all’autodifesa»

Ennesimo caso di mala-burocrazia. L’Ospol - l’organizzazione sindacale delle polizie locali - tra i tanti, segnala il caso di un cittadino che è senz’altro emblematico. Nel 2003 un pensionato riceve una serie di contravvenzioni relative al codice della strada per illeciti che, in realtà, non ha commesso. Decide di rivolgersi al Prefetto il quale gli dà ragione. In effetti il Comune ha erroneamente effettuato delle iscrizioni a ruolo; scagionando di conseguenza il pensionato. Purtroppo, qui viene il bello. Dopo quattro anni, l’ignaro pensionato riceve una notifica da una società incaricata dal Comune alla riscossione dei crediti, con la quale si intima il pagamento delle contravvenzioni (compresi gli interessi maturati dal 2003). Da qui è scattato il blocco amministrativo del veicolo e la relativa iscrizione del fermo al pubblico registro automobilistico. Alla fine dei conti, il malcapitato si ritrova con il divieto assoluto di circolare e pende su di lui una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 656 euro a un massimo di 2628 euro e spiccioli, nel caso dovesse violare tale obbligo. Peraltro l’articolo 214 del codice della strada parla chiaro; la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevede anche il «ricovero del veicolo in apposito luogo di custodia». A questo punto, se il cittadino vessato volesse far valere i propri diritti, dovrebbe pagare un avvocato non potendosi rivolgere al Giudice di Pace. Questo accade perché l’organo competente a dirimere tali controversie è la Commissione Tributaria Provinciale che non consente di esercitare il diritto all’autodifesa. Un caso, questo, che fa pensare. L’Ospol, che da sempre difende i diritti dei cittadini, denuncia oggi quanto accaduto e soprattutto denuncia «l’iniquità di certi provvedimenti sanzionatori che nella patria del diritto non dovrebbero avere cittadinanza».
Il blocco forzato della propria vettura è, dunque, «un provvedimento ingiusto e fortemente lesivo del diritto a circolare».

Insomma le «ganasce fiscali» colpiscono troppo e troppo spesso a occhi chiusi, scattando anche nei confronti di chi ha già pagato le contravvenzioni, o peggio, come in questo caso, nei confronti di chi non ha commesso alcun illecito.

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