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Il Pdl a Monteleone: «Ecco perché non può più esistere il gruppo Idv»

Ora c'è anche l'autorevole opinione di un legale, un parere pro veritate reso da un esperto di diritto amministrativo secondo il quale non ci sarebbero gli estremi per mantenere un gruppo dell'Italia dei Valori in Regione, ora che il partito di Di Pietro è rimasto rappresentato dalla sola Maruska Piredda. L'avvocato Silvio Boccalatte è stato incaricato dai consiglieri regionali del Pdl Matteo Rosso e Marco Melgrati, di valutare una spinosa questione sollevata dal caporedattore del Giornale Massimiliano Lussana nei giorni scorsi. Il presidente dell'assemblea di via Fieschi, Rosario Monteleone, aveva replicato sostenendo che secondo il parere dei legali della Regione non c'erano problemi a mantenere il gruppo dipietrista. Insomma, la questione era più che mai dibattuta, e per questo gli esponenti Pdl, l'attuale capogruppo e il suo predecessore, hanno chiesto un'opinione neutrale, ora recapitata a Monteleone.
E questa opinione va nella direzione secondo cui «l'ufficio di Presidenza debba prendere atto che è venuto meno uno dei presupposti essenziali che legittimano l'esistenza del gruppo “Di Pietro - Italia dei Valori” e, conseguentemente debba assegnare d'ufficio al gruppo misto la consigliera attualmente iscritta». Il parere è dettagliatissimo in sette pagine dattiloscritte e, inevitabilmente, fa ricorso a tutta una serie di riflessioni in punta di diritto. Ma su un punto insiste parecchio per dimostrare come in Regione non possa esistere un gruppo formato da un solo consigliere. Ed è quello che lo statuto ligure prevede espressamente un'eccezione alla regola che vuole una composizione minima di due elementi. Ma solo in presenza di tre condizioni. L'ultima, quella che vuole che il «consigliere sia stato eletto nella quota proporzionale», coglie in difetto l'Idv, perché Maruska Piredda è stata eletta nel listino blindato di Burlando.
L'avvocato Boccalatte punta molto su questo aspetto, che ribadisce essere la chiave di tutta la vicenda. E rintuzza anche le obiezioni che vengono sollevate. Una, ad esempio, fa notare come in passato siano sempre stati accettati gruppi formati da un solo consigliere e che nella fattispecie era il candidato presidente uscito sconfitto dalle elezioni. Quindi, un consigliere chiaramente non eletto nella quota proporzionale. Boccalatte a questo punto concede una deroga all'eccezione: «Si può solo immaginare un'ipotesi estrema - scrive - in cui sembra comunque ammissibile l'esistenza di un gruppo consiliare formato da un solo consigliere: quando tale consigliere sia il candidato presidente di una coalizione sconfitta. Permettere che questo particolare consigliere possa costituire un monogruppo, infatti, è perfettamente corrispondente all'intento di fare in modo che venga rispettato il particolare rapporto fiduciario votante-eletto-simbolo». Con questa ultima eccezione dell'eccezione concessa dal legale, si esauriscono le possibilità.

E non possono avere alcun valore le obiezioni di chi sostiene che il caso può essere paragonato ad altri che si verifichino in Italia, perché, chiarisce subito in premessa Boccalatte, sono «poco persuasivi esiti ermeneutici tratti precipuamente tramite il riferimento a prassi tenute da altre assemblee elettive». Chi cita l'esempio del regolamento di altri consigli regionali usa riferimenti giuridicamente inattendibili.

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