I dehors e il divieto di fumo

É possibile fumare nei dehors, cioè in quegli spazi esterni di un pubblico esercizio, arredati in genere con ombrelloni e tavolini e chiusi da uno o più lati? In mancanza di un espresso chiarimento in proposito da parte del ministero della Salute, per rispondere al quesito occorre partire da quanto prevede la l. n. 3/’03 e, in particolare, il suo articolo 51, che vieta di fumare «nei locali chiusi», ad eccezione di «quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico» e di «quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati».
Dalla lettura della norma emerge immediatamente un elemento: il divieto di cui trattasi non riguarda i luoghi all’aperto ma esclusivamente i «locali chiusi».
Tornando al caso che ci occupa, ciò porta a ritenere, pertanto, che si rientri senz’altro nell’ambito del disposto legislativo (e quindi viga il divieto di fumare) per i dehors formati da una struttura con copertura superiore e chiusa sui quattro lati; si sia invece al di fuori del campo applicativo della norma (e quindi non ricorra il divieto di fumare) per il dehors costituiti da una struttura aperta nella parte superiore o su uno o più lati.


Si tratta di una conclusione, questa a cui siamo appena giunti, condivisa, peraltro, anche dalla Confesercenti di Venezia (che sul suo sito Internet si è espressa, sul punto, nello stesso senso) e che conduce necessariamente alla considerazione che la possibilità o meno di fumare in queste particolari strutture non può che essere valutata caso per caso.
*presidente Confedilizia

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