Con le ordinanze n. 109 e 110 in data 20/12/2005 la VI Sezione del Consiglio di stato ha accolto il ricorso della Regione contro l'ordinanza del Tar Liguria passata alla storia per aver disapplicato la legge regionale che regolamentava la caccia a storno e fringuello. Il massimo consesso di giustizia amministrativa ha «ritenuto non condivisibile la motivazione dell'ordinanza impugnata circa il contrasto della stessa legge regionale cui il diritto comunitario, talché la motivazione medesima deve intendersi tamquam non esset» e ha ritenuto che «i gravami delle associazioni ambientaliste ricorrenti in primo grado nei confronti della normativa regionale debbono ritenersi inammissibili». Il Consiglio di Stato quindi ha dichiarato pienamente legittima la legge regionale e ha anche detto che tale normativa non è in contrasto con il diritto comunitario.
Anche se con grave ritardo i cacciatori liguri hanno ottenuto giustizia ma, soprattutto, hanno ottenuto ciò che chiedevano: la certezza del diritto. Potremo finalmente cacciare sino al 31 dicembre il fringuello (10 capi al giorno e 40 a stagione )e sino al 31 gennaio lo storno (15 al giorno e 135 a stagione).
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