La legge numero 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno, modifica la disciplina condominiale in diversi punti, portando numerose novità. Si tratta sicuramente di una legge nel complesso positiva, caratterizzata in primo luogo dalla reiezione dell'attacco portato in più occasioni ai diritti proprietari durante il suo iter parlamentare. È poi una legge che, pur risolvendosi in molti casi nella codificazione di prassi e giurisprudenza consolidata, recherà comunque ordine in più aspetti della vita condominiale, andando anche a semplificare, sotto diversi punti di vista, l'attività dell'amministratore.
Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, la più importante previsione può essere considerata quella che introduce il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.).
Si tratta di un registro che deve contenere specifiche informazioni (tra cui, le generalità dei proprietari e di eventuali usufruttuari, comodatari o inquilini, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio degli stessi); informazioni che i condòmini devono comunicare all'amministratore e che agevoleranno senz'altro il lavoro di quest'ultimo. Chi amministra, infatti, avendo a disposizione i nominativi dei singoli condòmini con i loro indirizzi, sarà sollevato dal compito di ricercare tali dati, nel caso in cui debba, ad esempio, inviare le convocazioni assembleari o richiedere i contributi condominiali.
Tra le novità volte a semplificare il lavoro di chi amministra, vi sono poi da segnalare anche l'obbligo di agire per il recupero dei crediti condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (art. 1129, nono comma, c.c.), e il dovere di fornire ai creditori i dati dei condòmini morosi (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.): si tratta di previsioni, infatti, che tolgono l'amministratore dall'impaccio circa il problema di come comportarsi in caso di morosità, e che di conseguenza lo facilitano nella gestione del condominio.
Dal canto loro, i condòmini vedono espressamente sanciti dalla legge di riforma importanti diritti, come, ad esempio, la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento (art. 1118, quarto comma, c.c.) ovvero di accedere alla documentazione condominiale (art. 1129, secondo e settimo comma, c.c., e art. 1130-bis, primo comma, c.c.).
L'apertura di un conto corrente bancario o postale intestato al condominio (art. 1129, settimo comma, c.c.), contribuirà poi, nei condomini dove ancora non si fosse provveduto in questo senso, a rendere la gestione condominiale più trasparente. Se aggiungiamo che la riforma ha anche portato chiarezza in diverse materie (es.
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