
La Cassazione boccia il decreto sicurezza. In una relazione di 129 pagine, l’Ufficio del Massimario della Suprema Corte ha rilevato criticità nel metodo e nel merito, per questo motivo il dl sarebbe a rischio di incostituzionalità. Entrando nel dettaglio, la relazione 33/2025 punta il dito contro "la decretazione di urgenza", "le norme troppe eterogenee" e "sanzioni sproporzionate". Il parere non è vincolante, ma giuridicamente ha un suo peso.
Secondo quanto affermato dagli ermellini, il decreto sicurezza "riproduce quasi alla lettera" il contenuto del corrispondente disegno di legge che la Camera dei deputati, "dopo un'ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024" e poi trasmesso al Senato. La relazione sottolinea che non v'è stato "per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi" alcun "fatto nuovo configurabile come 'casi straordinari di necessità e di urgenza'" tra "la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto".
Per la Cassazione, quindi, la scelta di sottrarre il testo all'ordinario procedimento legislativo e trasfonderlo in un decreto-legge produrrebbe varie conseguenze. Tra queste "l'accelerazione dei tempi di discussione, la conseguente contrazione della possibilità di apportare emendamenti, che saranno comunque sempre pro futuro, la complessiva compressione del pieno dispiegarsi di quei tempi e modi di dibattito, di esame e di voto che dovrebbero caratterizzare la funzione legislativa, in particolare in materie coperte da riserva di legge, come sono i diritti di libertà e la materia penale". A questo bisogna integrare "l'estrema disomogeneità dei contenuti di questo testo".
Ma non solo.
Per quanto concerne le disposizioni che "determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari", queste "devono ritenersi suscettibili di controllo" da parte della Corte per "gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità dovendosi scongiurare il rischio di irrogazione di 'una sanzione non proporzionata all'effettiva gravità del fatto'".