L’Italia cambia: nasce la Repubblica federale

La Cdl, compatta, alla fine può contare quattro voti a favore in più del previsto

da Milano

Devoluzione, premierato, nuovi poteri del capo dello Stato, scomparsa del bicameralismo perfetto e nuove funzioni e composizione per Camera e Senato federale. Il sì di ieri alla riforma costituzionale ridisegna la struttura dello Stato, in attesa del referendum confermativo. Ecco in sintesi le principali novità introdotte dal ddl.
La devoluzione
Alle Regioni va la potestà esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. A quest'ultimo rimangono le competenze legislative esclusive su una trentina di materie, tra le quali le norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari; sull’ordine pubblico e sull’istruzione. Una decina di materie vengono affidate alla potestà concorrente, con le Regioni che legiferano nell’ambito dei principi generali fissati dallo Stato. Il governo, quando ritenga che venga pregiudicato da una legge regionale o da una parte di essa, può investire della questione il Parlamento riunito in seduta comune, che a maggioranza assoluta può annullare le norme impugnate.
Il Senato
Sarà federale, composto da 252 senatori, eletti contestualmente ai consigli regionali. A ciascuna Regione verrà assegnato un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti. Età minima per essere eletti: 25 anni.
La Camera
I deputati scendono dagli attuali 630 a 518, 18 dei quali eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all'estero. Viene introdotta la figura dei “deputati a vita“, nominati dal capo dello Stato. Età minima per essere eletti: 21 anni.
Le leggi
Scompare l’attuale bicameralismo perfetto e le competenze legislative vengono suddivise tra Montecitorio e palazzo Madama.
Il governo
È formato dal primo ministro e dai ministri. I candidati premier dovranno collegarsi ai candidati ovvero a liste o più liste di candidati alla Camera e la legge elettorale (che potrà essere proporzionale o maggioritaria) dovrà essere tale da garantire la formazione di una maggioranza di governo. Durante il mandato il premier potrà porre la questione di fiducia. In caso di bocciatura, il premier dovrà dimettersi. Sono possibili meccanismi di sfiducia costruttiva tali da consentire il proseguimento della legislatura.
Il capo dello Stato
Sarà eletto dall’Assemblea della Repubblica, un nuovo organismo presieduto dal presidente della Camera e composto da deputati, senatori, rappresentanti delle Regioni (presidenti delle Giunte). Per essere eletti occorreranno i due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi tre scrutini, i tre quinti nel quarto e nel quinto, la maggioranza assoluta nei successivi. Età minima per essere eletti presidenti della Repubblica: 40 anni. Il capo dello Stato rappresenta l'unità della Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Rispetto alle norme ora in vigore, cambiano i suoi poteri nei rapporti con il governo, specie per quanto riguarda la nomina del premier, dei ministri e lo scioglimento della Camera.
I tempi
Le nuove norme entreranno in vigore in tempi differiti.

Considerando lo svolgimento nel referendum nel 2006, e con un eventuale esito positivo, avranno subito effetto le norme sul federalismo e quelle collegate sull'interesse nazionale. Occorrerà attendere il 2011 per vedere nascere il nuovo Senato federale, il nuovo iter legislativo, il premierato e i nuovi poteri del capo dello Stato.

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