Lotta al finanziamento del terrorismo: un affare da professionisti. Lo prevede il disegno di legge comunitaria per il 2005, in attesa del via libera definitivo della Camera, dopo aver ottenuto lapprovazione del Senato. Una lotta che si conferma prioritaria, quindi, per la legislazione europea e di conseguenza italiana: tanto che il primo dei compiti affidati agli Stati membri è di assicurare che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento al terrorismo siano vietati.
Ne deriva limposizione agli enti creditizi e al settore finanziario, nonché a unampia gamma di soggetti che operano nel settore, di una serie di obblighi in materia: identificazione dei clienti, conservazione delle registrazioni, formazione del personale e naturalmente collaborazione attiva con le autorità competenti, segnalando ogni indizio di riciclaggio.
Ma chi è tenuto a questi obblighi? Primi fra tutti i professionisti - notai, avvocati, revisori contabili, consulenti del lavoro, dottori e ragionieri commercialisti - ma non solo loro. Una disposizione introdotta dal Senato nel provvedimento, infatti, coinvolge «ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi».
Una innovazione che presenta però qualche rischio, come ci spiega Lucia Starola (Fondazione Pacioli): «Questa disposizione nasce in risposta alla richiesta di tributaristi e altre categorie professionali non regolamentate di essere coinvolti, in modo da porsi sullo stesso piano dei professionisti iscritti ad albi, quali i notai, gli avvocati e i commercialisti. Occorre però tenere conto del fatto che, proprio perché non sono iscritti ad albi o registri, questi professionisti non rischiano sanzioni accessorie disciplinari in caso di coinvolgimento nei delitti di riciclaggio. Cosa che non accade agli altri - soggetti alla disciplina ordinistica - per i quali si può arrivare, in caso di comportamenti non impeccabili, sino alla revoca del titolo conseguito per lesercizio dellattività».
Due pesi e due misure, dunque: e non è tutto.
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