La madre può tenersi la figlia che faceva stuprare

Monica Bottino

da Genova

Una donna che costringe la figlia di 14 anni a subire terribili violenze e la sfrutta costringendola a realizzare materiale pornografico, può essere chiamata ancora mamma? Può, cioè, continuare a svolgere il ruolo educativo e di amore che tale nome comporta? Sì, senza dubbio, secondo i giudici della Terza Sezione della Cassazione che hanno emesso una sentenza che fa inorridire. Il caso riguarda una donna genovese di 39 anni, Daniela B., che ha presentato il ricorso in Cassazione contestando di essere stata privata della potestà genitoriale dal tribunale di Genova «per aver costretto la figlia Cristina a compiere e subire atti sessuali con Rocco G.» e «per aver sfruttato la figlia per realizzare materiale pornografico e aver sfruttato la prostituzione minorile» della ragazzina.
Una storia di abusi e squallore protrattasi per parecchio tempo, una lunga serie di violenze che aveva convinto i giudici genovesi a emettere una decisione di massima tutela della bambina: la donna si era vista infliggere una pena di 5 anni di reclusione per violenza sessuale con le aggravanti, ed era stata dichiarata «interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, privata dalla potestà genitoriale e del diritto agli alimenti ed esclusa dalla successione della persona offesa, nonché interdetta in perpetuo da qualsiasi ufficio» relativo alla tutela e alla cura della figlioletta.
A Roma, invece, la Terza sezione penale della Cassazione ha ribaltato tutto. Sono rimasti i cinque anni di reclusione, ma il relatore Pierluigi Onorato e il presidente Claudio Vitalone hanno stabilito che la potestà genitoriale «non si tocca». La madre in questione è stata «premiata» dai giudici romani, visto che non era lei l’artefice delle violenze, ma le permetteva «soltanto». I giudici della capitale non hanno nemmeno ascoltato le richieste del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, Vittorio Meloni, che li aveva messi in guardia sul fatto che la donna era «recidiva reiterata» e che aveva chiesto che Daniela B. non avesse nemmeno diritto ad essere ammessa al patteggiamento allargato concessole.
Invece, niente. A Roma la pena accessoria di perdita del ruolo di mamma è stata ritenuta del tutto «illegittima». Questo perché, si legge nella sentenza 17052 «la decadenza della potestà genitoriale è propriamente prevista solo per il delitto di cui all’art. 609 quater n°2 che, punendo gli atti sessuali commessi da genitori con figli consenzienti infrasedicenni, è l’unica fattispecie in cui la qualità del genitore è elemento costitutivo del reato». Perciò la Suprema Corte, chiedendo un intervento risolutivo della Corte Costituzionale, ammette «che siamo di fronte a un sistema normativo che denota una certa incongruenza laddove consente la sospensione della potestà genitoriale come misura cautelare e non la decadenza della stessa come pena accessoria definitiva».

Alla fine - dicono alla Suprema Corte - conta solo l’età del figlio: se il bambino ha meno di dieci anni è legittimo il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale «perché incide sugli stessi poteri in relazione ai quali l’abuso viene perpetrato, ed avvalendosi dei quali potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte».

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