Un mutuo agevolato per la prima casa

Chi acquista un immobile da destinare a prima casa, visto gli elevati esborsi da sostenere oltre che per il prezzo di acquisto anche per le imposte e spese notarili, ad oggi circa l'80% delle trattative vengono concluse mediante mutuo ipotecario. Con tale metodologia, pagando rate per un periodo che varia dai 10 anni fino a poter raggiungere fino a circa 30 anni può pagare il totale prezzo della casa.
Il mercato finanziario e le aziende di credito erogano i mutui del tipo a tasso fisso a tasso variabile o di tipo misto.
Il primo, che naturalmente è sempre leggermente più alto di quello variabile, consente di conoscere la rata fissa per il periodo concordato.
Il tasso variabile, ad oggi più utilizzato, in quanto più vantaggioso economicamente rispetto al primo, può variare in funzione dell'andamento finanziario.
Le aziende di credito, permettono, per questo caso, di estinguere il debito sulla scorta di numero di rate, con importo della rata variabile, oppure con rata di importo fisso, variando però in questo ultimo caso il numero delle rate (ossia rispetto al momento della stipula, si può estinguere il debito alcuni mesi prima o dopo la scadenza inizialmente concordata a seconda dell'andamento finanziario). Ulteriore novità, a seguito della situazione finanziaria generale, a far data dal 2009 vi è la possibilità di richiedere l'applicazione del tasso già vigente nel 2006, fatta vertenza che la differenza degli interessi passivi dovuti in applicazione agli attuali tassi, deve essere versata, sempre a rate, dopo la scadenza prevista per l'estinzione del muto.
Già con normativa finanziaria recente (anno 2006), nel decorso del tempo di estinzione del debito, è possibile rinegoziare il debito (dopo cinque anni dell'erogazione) in funzione dell'andamento del mercato finanziario, oppure si può estinguere il debito anticipatamente, in entrambi casi senza dover pagare alcuna penale alla banca.
Con la recente finanziaria 2008, sono state emanate ulteriori vantaggi per i mutui stipulati per l'acquisto di abitazioni non di lusso destinati a prima casa. Infatti è stato aumentato da 3.615,20 a € 4.000,00 il tetto limite massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% degli interessi passivi e oneri necessari (con una detrazione massima corrispondente aumentata da € 687,00 a € 760,00). Si ricorda inoltre che altresì detraibile dall'imposta sul reddito (Irpef) il 19% dei compensi pagati alle agenzie immobiliari in funzione dell'acquisto di prima casa, per un importo massimo di € 1.000,00.
Altra novità importante per i mutui, è che è stato istituito un fondo di Solidarietà per quelli sempre destinati a prima casa, con una dotazione di € 10 mila annui, già inseriti a bilancio per il biennio 2008 - 2009. Il mutuatario, che per proprie esigenze finanziarie critiche non può ottemperare al pagamento delle rate può chiederne la sospensione per non più di due volte nel corso dell'esecuzione del contratto, e comunque non oltre diciotto mesi. In questo caso il fondo istituito provvede al pagamento dei costi necessari per attuare le procedure bancarie e delle spese necessarie per il perfezionamento e modifica degli atti di sospensione dei pagamenti. Per poter accedere a detto beneficio, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di pagare sia le rate per le quali chiede la sospensione sia le spese necessarie all'attuazione del procedimento.


Inoltre, sempre nell'ambito dell'emanazione dell'ultima finanziaria, il Legislatore ha puntualizzato alcuni importanti punti, finalizzati a favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario mediante agevolazioni alla circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui giovano le relative ipoteche. In particolare è stato precisato che sono nulle tutte le clausole che prevedono oneri a carico del mutuatario.

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