«Tutto cominciò il giorno in cui, con mio figlio, stavo preparando le valigie. Era lagosto 2007 e dovevamo partire per le vacanze. Secondo quanto disposto dal giudice, quei 30 giorni estivi io e Giovanni dovevamo trascorrerli insieme. Improvvisamente arrivò la mia ex moglie e, con una scusa, mi portò via Giovanni».
Chi parla è un padre che racconta la sua storia al Giornale, ma che, soprattutto, è lattore di un processo-lampo che ha condannato una mamma a pagare 650 euro al figlio di 10 anni (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro allex marito. La sua colpa? «Non aver permesso allex marito di tenere con sé il figlio minorenne, come stabilito dalla sentenza di divorzio».
La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, ha sancito che la condotta della donna «costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio».
«Per la prima volta - spiegano i due legali - la Corte ha applicato larticolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sullaffidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dellaltro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato». Insomma, un provvedimento che va nella direzione di ridurre «dispetti» tra ex coniugi.
«Dispetti è proprio il termine esatto - spiega al Giornale il padre a cui la Corte di Appello di Firenze ha dato ragione -. La mia ex moglie mi disse che voleva solo prendere un gelato al bar con Giovanni, invece per rivedere mio figlio sono stato costretto a denunciarla. Quel giorno, al bar, arrivarono anche i carabinieri. Non fu una bella scena. E a rimanerne particolarmente scosso fu proprio nostro figlio». Un bambino di 10 anni sulla cui pelle si sta giocando una partita senza esclusione di colpi: ora sarà una perizia psichiatrica a stabilire se Giovanni dovrà avere come genitore affidatario la madre o il padre.
Nel frattempo la mamma - già «ammonita» dal giudice - pagherà 650 euro al figlio, 350 euro allex coniuge e anche una cifra simbolica allo Stato: danno per il padre e danno per il figlio, dunque. E risarcimento per entrambi, come prevede appunto la 709 ter.
Gli avvocati Tozzi e Vallini entrano nel dettaglio: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dellaffidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente. Inoltre può disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore e prevedere il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dellaltro. Infine il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende».
«La Corte di Appello - precisa il padre di Firenze - ha deciso di applicare in pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il mio Giovanni in quanto danneggiato dalla privazione della frequentazione del padre e per me in quanto danneggiato perché mi è stata interdetta la possibilità di frequentare mio figlio».
«Situazione questa - hanno concluso i giudici - idonea di per sé a creare un danno monetizzabile a favore delle vittime del comportamento».
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