Sul più bello, con gli studenti già a capo chino sugli elaborati d'esame, nell'aula era risuonato il trillo di un cellulare. Era il 22 giugno scorso, al liceo classico Kandinsky di Milano. Era immediatamente partita la caccia al titolare del telefono: perchè poco prima, al momento di iniziare l'esame di maturità, i professori avevano spiegato chiaramente che era obbligatorio consegnare alla commissione eventuali telefonini, per evitare che - tra chiamate ed sms - qualche candidato si facesse aiutare dall'esterno.
Lo studente Franco P. era stato immediatamente individuato come proprietario del telefono clandestino, e - nonostante le sue proteste - la commissione lo aveva escluso dall'aula. Conclusione: niente maturità, anno perso. Ma il giovane e la sua famiglia non si sono persi d'animo, hanno fatto ricorso d'urgenza al Tar della Lombardia e hanno vinto. Per cacciare uno studente dalla prova, hanno stabilito i giudici amministrativi, non è sufficiente dimostrare che abbia in tasca un telefono, ma che lo utilizzi effettivamente. E poichè i tabulati della Telecom hanno dimostrato che in quelle ore (a parte il trillo malandrino) il telefono di Franco non aveva nè fatto nè ricevuto chiamate, l'espulsione è stata annullata. Anche se ora non è chiaro come potrà fare il giovane ingiustamente cacciato a sostenere l'esame di maturità artistica.
La sentenza ricorda che secondo le circolari ministeriali «è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove». Quindi, sottolineano i giudici, «al fine quindi di ritenere sussistente il presupposto per l'applicazione della sanzione espulsiva è necessario che il candidato utilizzi l'apparecchio di telefonia mobile per trasmettere all'esterno informazioni circa l'oggetto delle prove d'esame o per ricevere aiuti per l'esecuzione delle prove scritte».
Allo studente del Kandinsky, invece «è stato contestato unicamente il possesso del telefono cellulare, in violazione del divieto di detenere apparecchi telefonici o altri strumenti idonei a consentire comunicazioni con l'esterno, mentre è incontroverso che egli non ne abbia fatto concreto uso per comunicare con l'ambiente esterno; il che non consente di ritenere integrata la fattispecie dell'illecito disciplinare sanzionabile con l'esclusione dagli esami».
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