Cosa dice il codice e cosa rischia ora il ristoratore

Cosa dice il codice e cosa rischia ora il ristoratore

La legittima difesa è disciplinata dall'articolo 52 del codice penale, secondo cui «non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Tradotto: perché si configuri la legittima difesa bisogna che ci sia la «necessità» (dunque non se l'aggressore è in fuga), l'attualità del pericolo (che deve essere «presente o incombente») e la «proporzionalità all'offesa». Ad ogni modo, per usare un'arma nei casi in cui è consentito dalla legge - cioè per legittima difesa - è necessaria una licenza, che viene rilasciata dai prefetti ed è subordinata alla dimostrazione di «un grave e fondato pericolo per la propria incolumità».

Anche nel caso di Lodi, la procura dovrà stabilire se si è trattata di legittima difesa, di un

eccesso colposo di legittima difesa (regolato come reato colposo, e nel caso di un omicidio colposo prevede una pena che può variare dai 6 mesi ai cinque anni) o di un omicidio (punito con una pena non inferiore ai 21 anni).

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