La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 25859 del 21.10.10, ha ribaltato lesito dei precedenti gradi di giudizio nei quali era stata respinta la richiesta di una lavoratrice straniera affinché venisse riconosciuto come rapporto di lavoro subordinato la sua attività di lavoratrice domestica presso una famiglia che per un periodo di 5 anni le aveva offerto vitto, alloggio e una modesta remunerazione mensile in cambio di un aiuto in casa equiparabile a quello proveniente dagli altri componenti il nucleo familiare.
I giudici del Tribunale e della Corte dappello non avevano accolto tale istanza «essendo emerso che tra le parti era sorto un rapporto esclusivamente a fini umanitari». La Corte di cassazione, invece, ha affermato che, non essendo stato contestato nelle precedenti sentenze il fatto che le prestazioni in oggetto fossero configurabili come tipiche del lavoro domestico, la natura di rapporto di lavoro subordinato avrebbe potuto essere negata soltanto qualora fossero emersi tutti gli elementi peculiari di un rapporto inquadrabile come alla pari (delineati dalla legge n. 304 del 18.5.
*Presidente di Confedilizia
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