Roma - Primo sì della Commissione
giustizia della Camera al ddl Alfano sulle intercettazioni. Il
provvedimento sarà licenziato definitivamente per l’aula giovedi,
dopo che le commissioni affari costituzionali, bilancio, cultura,
telecomunicazioni, politiche comunitarie, affari sociali, lavoro
pubblico e privato, avranno espresso il parere sulle questioni di
loro competenza.
Gravi indizi di colpevolezza Rimangono intercettabili tutti i
reati attualmente previsti dal codice di procedura penale ma passa
il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in luogo dei gravi
indizi di reato, per avviare le intercettazioni nelle indagini che non
siano per terrorismo o mafia. È un giudice collegiale ad autorizzare
le intercettazioni: il pm si rivolge al tribunale del capoluogo del
distretto in cui ha sede il giudice competente.
L’autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non
successivamente modificabile o sostituibile quando vi sono gravi
indizi di colpevolezza, l’intercettazione è assolutamente
indispensabile per la prosecuzione delle indagini e sussistono
specifiche e inderogabili esigenze rispetto ai fatti per cui si sta
indagando. Nel provvedimento di autorizzazione le esigenze vanno
indicate espressamente ed analiticamente, non devono essere
limitate ai soli contenuti delle conversazioni intercettate nello
stesso procedimento e devono essere frutto di una valutazione
autonoma del giudice.
Per i reati di mafia , terrorismo, tratta, riduzione in schiavitù,
sequestro di persone a scopo di rapina o estorsione,
contrabbando e droga bastano i gravi indizi di reato.
Indagini contro ignoti È sempre consentita l’acquisizione del
traffico delle conversazioni o delle comunicazioni quando si
procede contro ignoti per identificare le persone presenti sul luogo
del reato o nelle vicinanze immediate di esso. La vittima può
chiedere e ottenere di avere il telefono sotto controllo o di essere
’ascoltatà nei luoghi di sua pertinenza per identificare l’autore del
reato.
Mafia e terrorismo Intercettazioni ambientali più ampie
quando si indaga per mafia, terrorismo e reati di grave allarme
sociale come lo spaccio o il sequestro di persona a scopo di
estorsione. Basta il presupposto dei gravi indizi di reato per
procedere all’ascolto e cade il vincolo con il quale si prevedeva la
presenza di ’un’azione criminosa in corsò nel luogo da ’mettere
sotto controllò per poter piazzare le ’cimicì. Via libera - dunque - alle
intercettazioni ambientali nelle stanze colloqui degli istituti di pena
o nelle sale d’attesa delle caserme, per esemplificare.
Limiti di tempo È prevista una durata massima di 30 giorni,
anche non continuativa.(il pm deve dare tempestiva
comunicazione al tribunale dell’interruzione delle operazioni e della
loro ripresa). Su richiesta motivata le intercettazioni possono
essere prorogate di 15 giorni. Per un’ulteriore proroga di due
settimane è necessario che siano nel frattempo emersi nuovi
elementi nell’inchiesta, che devono essere specificamente indicati
nel provvedimento di autorizzazione.
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