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In prigione chi pubblica intercettazioni da buttare

Primo sì della Commissione giustizia della Camera al ddl Alfano sulle intercettazioni. Il provvedimento sarà licenziato definitivamente per l’aula giovedi, dopo che le commissioni affari costituzionali avranno espresso il parere sulle questioni di loro competenza

In prigione chi pubblica  
intercettazioni da buttare

Roma - Primo sì della Commissione giustizia della Camera al ddl Alfano sulle intercettazioni. Il provvedimento sarà licenziato definitivamente per l’aula giovedi, dopo che le commissioni affari costituzionali, bilancio, cultura, telecomunicazioni, politiche comunitarie, affari sociali, lavoro pubblico e privato, avranno espresso il parere sulle questioni di loro competenza.

Gravi indizi di colpevolezza Rimangono intercettabili tutti i reati attualmente previsti dal codice di procedura penale ma passa il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in luogo dei gravi indizi di reato, per avviare le intercettazioni nelle indagini che non siano per terrorismo o mafia. È un giudice collegiale ad autorizzare le intercettazioni: il pm si rivolge al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente. L’autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile quando vi sono gravi indizi di colpevolezza, l’intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze rispetto ai fatti per cui si sta indagando. Nel provvedimento di autorizzazione le esigenze vanno indicate espressamente ed analiticamente, non devono essere limitate ai soli contenuti delle conversazioni intercettate nello stesso procedimento e devono essere frutto di una valutazione autonoma del giudice. Per i reati di mafia , terrorismo, tratta, riduzione in schiavitù, sequestro di persone a scopo di rapina o estorsione, contrabbando e droga bastano i gravi indizi di reato.

Indagini contro ignoti
È sempre consentita l’acquisizione del traffico delle conversazioni o delle comunicazioni quando si procede contro ignoti per identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle vicinanze immediate di esso. La vittima può chiedere e ottenere di avere il telefono sotto controllo o di essere ’ascoltatà nei luoghi di sua pertinenza per identificare l’autore del reato.

Mafia e terrorismo Intercettazioni ambientali più ampie quando si indaga per mafia, terrorismo e reati di grave allarme sociale come lo spaccio o il sequestro di persona a scopo di estorsione. Basta il presupposto dei gravi indizi di reato per procedere all’ascolto e cade il vincolo con il quale si prevedeva la presenza di ’un’azione criminosa in corsò nel luogo da ’mettere sotto controllò per poter piazzare le ’cimicì. Via libera - dunque - alle intercettazioni ambientali nelle stanze colloqui degli istituti di pena o nelle sale d’attesa delle caserme, per esemplificare.

Limiti di tempo È prevista una durata massima di 30 giorni, anche non continuativa.(il pm deve dare tempestiva comunicazione al tribunale dell’interruzione delle operazioni e della loro ripresa). Su richiesta motivata le intercettazioni possono essere prorogate di 15 giorni. Per un’ulteriore proroga di due settimane è necessario che siano nel frattempo emersi nuovi elementi nell’inchiesta, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.

Per i reati di mafia , terrorismo, tratta, riduzione in schiavitù, sequestro di persone a scopo di rapina o estorsione, contrabbando e droga la durata delle intercettazioni è di quaranta giorni prorogabile di periodi di 20 giorni entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

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