Roma - Al gip che sollecita un drastico intervento politico, D’Alema fa le pulci sul piano giuridico. L’attacco è feroce, continuo, ficcante. A volte quasi sprezzante: «L’aggiotaggio e l’insider trading nell’ordinanza del giudice Clementina Forleo paiono richiamati a caso nell’incomprensibile ignoranza degli istituti giuridici di riferimento». Sulle sue telefonate con Consorte, il ministro degli Esteri si affida a una memoria di 26 pagine inviata alla Giunta per le autorizzazioni presieduta da Carlo Giovanardi chiamata a dire l’ultima parola sull’utilizzabilità delle telefonate incriminate. D’Alema spiega perché il gip è andato ben oltre il consentito sfoderando «asserzioni assolutamente stupefacenti e illegittime» laddove definisce lui e il compagno Piero «consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata» solo perché si intrattengono con indagati nel procedimento Unipol-Antonveneta-Bnl. Tutta l’ordinanza, per D’Alema, è da prendere e buttare nel secchio. È «ontologicamente anomala». È dettata da «incomprensibile animosità e acrimonia». È tecnicamente «errata sotto molteplici aspetti», e dunque insufficiente a supportare «un’improponibile richiesta di autorizzazione a procedere». E soprattutto «postula due poteri entrambi inesistenti». Il primo, per D’Alema, si individua nel fatto che il Gip «si è arrogato poteri che non le appartengono» e che sono relativi «all’esercizio penale proprio dei pm» in quanto non spetta al Gip «prospettare qualsivoglia ipotesi accusatoria in questa fase né tanto meno esprimere apprezzamenti di colpevolezza nei confronti di persone avverso le quali il pm non ha promosso azione penale». Secondo poi «la Camera dei deputati non ha il potere di concedere il placet affinché sia resa possibile la procedibilità dei membri». Ciò detto, qualsivoglia decisione sarà presa, «non potrà che essere condivisa».
Secondo D’Alema il «sorpasso» delle proprie funzioni da parte della Forleo sarebbe dimostrato da molteplici elementi. Il responsabile della Farnesina ricorda ad esempio come il pm «pur essendo perfettamente a conoscenza del contenuto delle intercettazioni non ha ritenuto ciò penalmente rilevante ai fini di una iscrizione sul registro degli indagati né ha formulato nell’ordinanza di remissione al Gip una specifica richiesta di utilizzabilità delle stesse intercettazioni nei confronti di D’Alema». Dunque, la richiesta di autorizzazione del gip non serve a «incastrare» definitivamente Consorte bensì - si legge nella memoria che riprende passi dell’ordinanza - a «rendere possibile “la configurabilità di tale ipotesi di reato a carico di altri soggetti allo stato non indagabili”». Ossia, i parlamentari D’Alema e Fassino che la Forleo definisce «inquietanti interlocutori di numerose conversazioni soprattutto intervenute sull’utenza di Consorte, i quali all’evidenza appaiono consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata». La reazione di D’Alema? Tali asserzioni sono «stupefacenti e illegittime», e «oltre che indebite appaiono essere sospinte da una pregiudizievole animosità estranea alla cultura e alla funzione propria di un giudice, che si esprime con tanta acrimonia quando ancora i soggetti indicati non sono stati neppure iscritti nel registro delle indagini». All’amarezza segue una constatazione dal sapore minaccioso. «La valutazione di tale condotta potrà, se del caso, essere adeguatamente valutata da altri organi istituzionali»
D’Alema analizza poi i criteri di valutazione che la giunta dovrà, a suo avviso, seguire nel pervenire a una decisione: «Pertinenza, sussumibilità e garanzia funzionale». Quanto alla pertinenza, tra le «prove» di cui il gip chiede l’utilizzo e il procedimento relativo, per D’Alema non può sussistere, semplicemente perché «nessun procedimento è in corso a carico di parlamentari». Quanto alla sussumibilità, «si tratta di verificare - è scritto nel documento - se analizzata la struttura di reati ipotizzati dal gip, le telefonate intercettate delineino condotte tali da consentire la sussunzione del fatto alle ipotesi di reato previste». Insomma, la questione è se il comportamento di D’Alema sia inquadrabile penalmente.
L’interessato nega la rilevanza penale delle sue azioni, in particolare non «interpretabili come condotta diretta alla commissione né dell’aggiotaggio né dell’insider trading». D’Alema si scagiona dal primo reato osservando che «prima e indipendentemente da qualunque mia telefonata a chicchessia evidentemente Consorte era stato capace di raggiungere un accordo con in contropattisti per l’acquisto per interposta persona di azioni Bnl». Il reato, dunque, si sarebbe «perfezionato» senza alcun contributo del líder Massimo.
L’espressione «facci sognare, vai!» fa parte della «telefonata clou dell’improbabile impianto accusatorio nei confronti di D’Alema», quella «dove si parla addirittura della sua complicità», osserva con un sottile filo di sarcasmo la memoria difensiva depositata ieri. Che insiste: «Sulla base delle conversazioni appena descritte, nessuna telefonata per convincere qualcuno a vendere le azioni a Consorte fu effettuata da D’Alema. Consorte - entra nel merito la memoria - non ebbe bisogno di un aiuto esterno per concludere gli accordi con i contropattisti che, evidentemente animati da uno spirito di vendetta nei confronti dell’allora presidente di Bnl, Abete, confermarono il loro appoggio e la loro decisione a vendere a Unipol». Sulla telefonata in cui D’Alema racconta a Consorte di aver incontrato uno dei contropattisti, Vito Bonsignore, «il gip pare non rendersi conto che essendo tutto già ormai concluso, il riferimento a quell’incontro è di totale inutilità».
In quella stessa telefonata Consorte dice a D’Alema: «Lunedì lanciamo l’Opa, abbiamo finito». «Tale notizia - osserva il documento difensivo - è interpretata dal Gip come commissione del reato di insider trading». A carico di chi? La relazione dell’esponente Ds, citando le conclusioni dell’ordinanza della Forleo, paventa «il sospetto che di tale reato possa essere chiamato a rispondere anche l’onorevole D’Alema. Ma tale reato non può essere in alcun modo a lui ascritto sia perché manca la qualità soggettiva richiesta per la configurazione del reato, sia perché non è prospettabile nessuna delle operazioni tipicamente descritte dalla medesima norma». Dopo aver smontato la possibilità che il contenuto delle telefonate oggetto della richiesta della Forleo configurassero ipotesi di reato a carico di D’Alema, lo stesso affronta la possibilità avanzata dal gip che «si sia reso complice in qualche modo di un’attività criminosa commessa da altri».
E siccome «nessuna ipotesi di concorso materiale può essere configurata», D’Alema sottolinea come «rimanga solo da verificare se la frase “facci sognare, vai!“ possa essere interpretata come istigazione alla commissione del reato di aggiotaggio». Ipotesi che viene esclusa dall’esponete Ds perché «la connivenza o l’adesione psichica» non sono sufficienti «a integrare la complicità morale». Paragone ardito: «È come il caso in cui A uccide B in presenza di un congiunto, il quale esprime compiacimento per il fatto che si compie dinanzi ai suoi occhi». Insomma, «occorre in concreto dimostrare» se l’invito di D’Alema è stato «causa efficiente» al buon esito dell’affaire Unipol. Ma il ministro non ha dubbi: quel «facci sognare» era solo una battuta.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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