Come salire in ascensore con maggiore sicurezza

Dal 25 giugno 1999 è in vigore in Italia la direttiva Comunitaria (c.d. direttiva ascensori), che definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per componenti e ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in data anteriore all'entrata in vigore della normativa medesima. Tale direttiva prevedeva due categorie di verifica per gli impianti di ascensore:
- l'ordinaria o periodica, da effettuarsi ogni biennio, diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Tali operazioni sono eseguite dal manutentore sotto la vigilanza del verificatore;
- la straordinaria, che deve essere compiuta, a spese del proprietario, allorquando la verifica ordinaria ottiene un verbale di verifica negativo e dopo aver rimosso le cause che hanno determinato questo esito.
Con un nuovo provvedimento legislativo di sviluppo economico del 23 luglio 2009, entrato in vigore il 1° settembre scorso, tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifica straordinaria. L'amministratore di condominio (o proprietario dell'impianto), in occasione della prima verifica periodica già programmata dall'ente (Organismo notificato o Asl o Ispettorato del Lavoro) che ha in affidamento l'ascensore, deve richiedere l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata all'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto in riferimento alla norma tecnica più recente.
La nuova normativa da applicare agli ascensori, riapre nuovamente il problema della disciplina della sicurezza e delle connesse responsabilità cui è tenuto l'amministratore di condominio: si tratta di una tematica di particolare interesse e attualità, tanto da fornire spunti di riflessione e approfondimento del dibattito anche in tema di responsabilità condominiali, alla luce del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, la cui finalità è quella di ridurre gli infortuni sul lavoro e di migliorare le condizioni di sicurezza attraverso una migliore prevenzione degli infortuni.
Infatti è evidente che gli obblighi di sicurezza gravino anche sul condominio in quanto luogo ove viene svolta un'attività di lavoro. Il condominio deve individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito documento di valutazione rischi; nominare un responsabile della sicurezza; rendere edotti tutti i fornitori che dovessero svolgere la propria attività nel condominio circa i rischi rilevati, predisporre un piano sanitario.
Il datore di lavoro, configurabile nel caso del condominio nella persona dell'amministratore, dovendo effettuare la valutazione, oltre a verificare i rischi riguardanti le attrezzature di lavoro, la sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress «lavoro-correlato», secondo l'Accordo europeo.
In tale contesto pare condivisibile l'opinione che ritiene sussistente la responsabilità indiretta del condominio nei confronti dei terzi, per i fatti dannosi commessi dall'amministratore, dal portiere, dagli addetti alla pulizia o alla manutenzione degli impianti comuni o comunque da tutti coloro legati al condominio stesso da un rapporto di lavoro o di incarico di esecuzione di opere, che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo.


Non v'è dubbio che l'amministratore non può essere considerato destinatario diretto degli obblighi scaturenti dalla normativa sulla sicurezza, ma tutt'al più responsabile di un mero obbligo di informazione anche nel caso degli ascensori; obblighi, invece, gravanti esclusivamente in capo a ciascun condomino con le conseguenti responsabilità configurabili in caso di violazione degli stessi.
* geometra

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