
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, arriva anche il chiarimento dell’Inps: anche il genitore intenzionale in una coppia di donne ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni dopo la nascita di un figlio, raddoppiato a 20 in caso di parto plurimo. L’istituto evidenzia che la pronuncia dei giudici provoca effetti nell'Ordinamento giuridico italiano e la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia composta da due donne, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio.
L’Inps rimarca che anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta al proprio datore di lavoro. Quest’ultimo a sua volta provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'Inps solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro. Rientrano nell’elenco le lavoratrici agricole, stagionali, addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione e lavoratrici dello spettacolo, Per le altre lavoratrici dipendenti va fatta direttamente al datore di lavoro.
L’istituto sottolinea inoltre che la domanda di congedo obbligatorio va fatta almeno cinque giorni prima del momento in cui il congedo inizia e il periodo deve essere compreso tra i due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi dopo la nascita. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore. Per il periodo di congedo obbligatorio è prevista la retribuzione al 100 per cento. Infine, per quanto concerne le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’indicazione è quella di rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Istituto competenza per tali lavoratrici.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 115 del 2025, ha cancellato l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice genitore intenzionale in una coppia composta da due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La questione era stata sollevata dalla Corte d’Appello bresciana, che aveva considerato “discriminatorio” permettere solo al padre il congedo di paternità obbligatorio, escludendo i genitori di coppie omosessuali iscritti come “genitore” o “madre”.