Roma - Il ddl sul legittimo impedimento, che oggi ha ricevuto il via libera anche dal Senato, era stato approvato dalla Camera il 3 febbraio scorso. Principio cardine: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, costituirà legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". E stessa cosa varrà per i ministri. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento che era stato messo a punto dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia di Montecitorio, Enrico Costa e dal vicepresidente del gruppo Udc Michele Vietti.
I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Nella norma, composta
di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti
che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e
che dunque possono essere considerate legittimo impedimento.
In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge
23 agosto 1988 n.400 e successive modificazioni; gli articoli
2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n.303 e
successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei
ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 1993.
ATTIVITÀ "COESSENZIALI"
Dopo l’elenco minuzioso delle
norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega
che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche
tutte quelle attività "coessenziali" alle funzioni di
governo. Termine, nota l’opposizione, peraltro non presente nel
vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su
richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà
rinviare il processo ad altra udienza.
CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI
A certificare che esiste un
impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il
giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo
indicato che non può essere superiore a sei mesi".
PRESCRIZIONE
Il corso della prescrizione rimane sospeso
per tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l’art.
159 del codice penale primo comma n.3 e si applica il terzo
comma dello stesso articolo"). Il che significa che si sospende
il corso della prescrizione quando c’è "la sospensione del
processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
o su richiesta dell’imputato o del suo difensore". In caso di
sospensione (si legge sempre nell’art.159 primo comma n.3) "l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo
giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento,
dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo
dell’impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione
(si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO
La normativa si applica
anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado
alla data di entrata in vigore della legge.
IN ATTESA DELL’APPRODO COSTITUZIONALE
Il testo si applica "fino all’entrata in vigore della legge costituzionale" che
dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del
presidente del Consiglio e dei ministri". E che dovrà anche
fare riferimento alla "disciplina attuativa delle modalità di
partecipazione" di premier e ministri ai processi. Comunque
la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua
entrata in vigore, salvi i casi previsti dall’articolo
96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di
sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del
Consiglio e i ministri per reati commessi nell’esercizio delle
loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di
appartenenza.
SERENO
L’obiettivo della norma
è quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni"
di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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