Stop udienze per premier e ministri: la scheda

Il ddl sul legittimo impedimento, che oggi ha ricevuto il via libera anche dal Senato, era stato approvato dalla Camera il 3 febbraio scorso. Ecco cosa prevede la legge

Stop udienze per premier e ministri: la scheda

Roma - Il ddl sul legittimo impedimento, che oggi ha ricevuto il via libera anche dal Senato, era stato approvato dalla Camera il 3 febbraio scorso. Principio cardine: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, costituirà legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". E stessa cosa varrà per i ministri. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento che era stato messo a punto dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia di Montecitorio, Enrico Costa e dal vicepresidente del gruppo Udc Michele Vietti.

I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n.303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.

ATTIVITÀ "COESSENZIALI"
Dopo l’elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività "coessenziali" alle funzioni di governo. Termine, nota l’opposizione, peraltro non presente nel vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza.

CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI
A certificare che esiste un impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi".

PRESCRIZIONE
Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l’art. 159 del codice penale primo comma n.3 e si applica il terzo comma dello stesso articolo"). Il che significa che si sospende il corso della prescrizione quando c’è "la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell’imputato o del suo difensore". In caso di sospensione (si legge sempre nell’art.159 primo comma n.3) "l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione (si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO
La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge.

IN ATTESA DELL’APPRODO COSTITUZIONALE
Il testo si applica "fino all’entrata in vigore della legge costituzionale" che dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri". E che dovrà anche fare riferimento alla "disciplina attuativa delle modalità di partecipazione" di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza.

SERENO

SVOLGIMENTO FUNZIONI GOVERNO
L’obiettivo della norma è quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni" di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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