«La tecnica dei massaggi competenza di professionisti riconosciuti per legge»

A ridaje! Un giorno la «chitarra» del Presidente della Provincia, l’altro i corsi e «ricorsi» all’avvicinarsi della campagna elettorale, dello spiritoso portavoce delle Politiche attive del lavoro di quell’ente.
Battuta banale contro la minoranza afflitta da «scarsa conoscenza del tessuto imprenditoriale locale e delle sue esigenze», dimostrata dalle riserve su alcuni «corsi (massaggio tradizionale thailandese, ndr) tra i più richiesti dal tessuto locale, quali quelli per operatori dei centri benessere o quelli rivolti agli operatori dei reparti di pediatria per alleviare le sofferenze psicologiche dei bambini» (a quest’ultimo riguardo ritengo si intendano animatori, clown).
Al di là della trama e dell’ordito del suo tessuto, l’industria del benessere opera senza alcun quadro giuridico di riconoscimento, nonostante le iniziative operate nella decorsa legislatura con le proposte di legge n. 5748 «Norme per la disciplina dei centri benessere», e n. 5867 «Disposizioni per la disciplina dei centri benessere». Ma nessuna è giunta all’approvazione siccome il primo comma dell’articolo 117 della Carta costituzione fa discendere la legislazione interna anche dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Così e per altre ragioni di incompetenza la Corte Costituzionale il 27-11-2003 ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale del Piemonte n. 25 del 24-10-2002 «Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali»; il 25 novembre 2005 la n. 13 del 31-05-2004 «Regolamentazione delle discipline bio-naturali», ancora del Piemonte; il 25-01-2006 la n. 18 del 25-10-2004 «Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere» della regione Liguria; il 10-07-2007 la n. 6 del 14-03-2006 «Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori», sempre della Liguria e quella n. 19 del 06-10-2006 «Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali» della Regione Veneto.
Pertanto, muta l’Unione europea e loquace il nostro ordinamento giuridico le prestazioni offerte nei così detti «centri benessere», devono essere di competenza delle figure professionali riconosciute dalle leggi, per le funzioni elencate nell’articolo 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n.

1924: sono considerati stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia, la meccanoterapia, la fototerapia, la termoterapia, l’elettroterapia, l’aeroterapia, l’elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili. Detto e sottoscritto oggi e non a ridosso delle amministrative.
*ex segr. nazionale Massofisioterapisti

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