Come vivere con «Fido» in condominio

Proseguiamo con la seconda parte dell’articolo di Andrea Merello sul tema degli animali in condominio. La prima puntata era stata pubblicata venerdì 28 maggio 2010 su queste pagine.
L’obbligo di custodire e di governare animali dotati di naturale ed istintiva ferocia o che in determinate circostanze possano diventare pericolosi ed aggressivi incombe sul detentore a qualsiasi titolo.
La Cassazione (n° 2333 del 7/9/1966 ha deciso che il comportamento dannoso di animali causato da impulsi propri della loro natura ancorché imprevedibili ed inevitabili non costituiscono caso fortuito e quindi non esonera la responsabilità dei loro proprietari.
Il fenomeno del randagismo è preso in esame dalla legge n° 281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali di prevenzione dal randagismo si pongono i presupposti per favorire una corretta convivenza rea l’uomo e gli animali tutela la salute pubblica e l’ambiente condannando atti di crudeltà maltrattamenti e prevedendo sanzioni a carico di chi abbandona animali (da trecentomila lire ad un milione di vecchie lire).
Il legislatore ha emanato apposite norme in materia di animali pericolosi (Decreto del ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1966 in attuazione della legge 7 febbraio n° 150 riguardante il commercio internazionale delle specie di animali e vegetazione in via d’estinzione e la commercializzazione e la detenzione di mammiferi e rettili vivi che possono costituire pericolo per la salute e la pubblica incolumità e di cui è proibita la detenzione.
Il Decreto del Ministero dell’ambiente recita testualmente «sono da considerare potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzione in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidamenti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo».


La detenzione di tali animali deve essere denunciata alla Prefettura ove sono tenuti gli animali compilando l’apposito modulo ed esibendo la ricevuta attestante l’avvenuto versamento previsto dalla normativa stessa.
Le sanzioni conseguentemente previste per gli inadempienti sono l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda da quindici a venti milioni delle vecchie lire.

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