Il canone dei contratti di locazione di natura transitoria è libero, a meno che essi non riguardino immobili "ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluoghi di provincia" (ove i canoni sono allora definiti dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le aree omogenee dagli Accordi territoriali Confedilizia/sindacati inquilini o - in mancanza - secondo i criteri dell'apposito Decreto ministeriale sostitutivo).
Quali sono, però, i confini esatti delle "aree metropolitane" in questione? Il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. dell'ordinamento degli enti locali), prevede (art. 22, comma 1): "Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali".
Per quanto concerne la delimitazione territoriale delle aree metropolitane, il comma 2 della stessa norma stabilisce che la Regione proceda "su conforme proposta degli enti locali interessati", con possibile intervento sostitutivo del governo.
La situazione è ad oggi questa. La delimitazione territoriale delle aree metropolitane non è stata effettuata per Torino, Milano, Roma, Bari e Napoli (per cui si deve ritenere che il riferimento sia ai soli comuni maggiori come sopra citati e ai comuni con essi confinanti). Per Venezia, Genova, Bologna e Firenze, le rispettive Regioni hanno invece provveduto all'individuazione delle aree in questione: i comuni ricadenti nelle stesse sono elencati in un apposito documento in argomento consultabile sul sito della proprietà immobiliare (www.confedilizia.it).
* presidente Confedilizia