Aspettativa: quando si può richiedere e in quali casi non è retribuita

Ci sono momenti nella vita di un dipendente in cui si rende necessaria una pausa dal lavoro. Ecco in quali circostanze è prevista, senza rinunciare al posto

Aspettativa: quando si può richiedere e in quali casi non è retribuita

Il periodo di aspettativa dal lavoro rappresenta una pausa nell'attività lavorativa che ogni dipendente ha il diritto di richiedere, secondo determinati criteri, alla propria azienda. Questo intervallo può essere retribuito o non retribuito, ma non comporta la perdita del posto di lavoro, permettendo al dipendente di mantenere la propria posizione durante la sospensione. Le disposizioni relative all'aspettativa sono stabilite dalla Costituzione, da alcune leggi e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Vediamo quindi nel dettaglio in quali situazioni è possibile usufruirne e le differenze tra aspettativa retribuita e non retribuita.

Aspettativa retribuita: in quali casi è possibile

Come detto, la gestione delle aspettative è delineata da precetti costituzionali, leggi e accordi sindacali, nello specifico dall’articolo 51 della Costituzione, che fa riferimento alla possibilità di assentarsi per incarichi elettorali, dalla legge n. 53 del 2000, che disciplina le pause per motivi personali, familiari e di formazione, dallo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), che concerne l’aspettativa per cariche pubbliche e sindacali, e ancora dalla legge n. 104 del 1992 e dal D.Lgs 151/2001, che normano l’aspettativa per assistenza a familiari con disabilità. Le condizioni nelle quali è riconosciuta l’aspettativa retribuita sono i motivi familiari, personali, la malattia, i casi di donne vittime di violenza, l’acquisizione di un dottorato. Esaminiamoli singolarmente.

Differente dai congedi maternità e paternità, l’aspettativa retribuita per motivi familiari interessa quei lavoratori con parenti stretti con gravi disabilità, e prevede un congedo massimo di due anni. Tale opzione, oggetto di valutazione da parte dell’Inps, richiede che il beneficiario sia impossibilitato a lavorare e offre indennità e contribuzione figurativa a carico del datore di lavoro. Il congedo, però, non si moltiplica qualora ci siano più disabili coinvolti, non può essere frazionato in periodi e la contribuzione lavorativa e non può superare i 47.446 euro annui. Durante l’aspettativa, non vengono accumulati dal dipendente ferie, tredicesima e Tfr.

Piuttosto limitata, l’aspettativa retribuita per motivi personali è spesso è collegata a ragioni per cui il lavoratore chiede i permessi retribuiti o congedo. Nella gran parte, è ristretta a motivi familiari, o ai lavoratori invalidi civili o mutilati con capacità lavorativa ridotta a più del 50%, consentendo loro un congedo retribuito fino a 30 giorni l’anno per la cura della patologia.

Destinata alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione dalla violenza di genere, l’aspettativa retribuita per donne vittime di violenza si applica a vari tipi di contratti, inclusi quelli per operai, apprendisti, impiegati, dirigenti. Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno il diritto a un massimo di 3 mesi di aspettativa retribuita, da utilizzare in forma frazionata, o continuativamente nell’arco di tre anni. L’indennità corrisposta è pari al 100% dell’ultima retribuzione ed a carico dell’azienda, tranne per le lavoratrici stagionali e agricole, cui provvede l’Inps.

Riservata al settore pubblico e solo per dottorati senza borsa di studio, l’aspettativa retribuita per dottorato prevede che il dipendente possa usufruire delle 150 ore di permesso studio stabilite dalla legge, ma solo se finalizzate al conseguimento del titolo. A questo proposito, è bene verificare le direttive del Ccnl di riferimento, dal momento che non tutti considerano il dottorato nell’ambito delle 150 ore di permesso allo studio.

Prevista, infine, per chi svolga servizio per agenzie elencate nella Protezione civile, con un limite massimo di 90 giorni all’anno, l’aspettativa per volontariato. Il dipendente che intenda richiedere l’aspettativa con tale motivazione, dovrà prima verificare l’agenzia coinvolta. Se il riscontro sarà positivo, l’azienda anticiperà la retribuzione e i contributi, che verranno successivamente rimborsati dalla Protezione civile la rimborsa direttamente.

Aspettativa non retribuita

Conosciuta anche come “congedo”, consiste in un’assenza giustificata dal lavoro per cui non è prevista la retribuzione e indica la possibilità di mantenere il proprio posto di lavoro pur non presentandosi di fatto per un periodo, anche piuttosto lungo, di tempo. Se la domanda viene presentata nei termini corretti e per le motivazioni riconosciute dalla legge, il datore di lavoro non può negare la possibilità di fruire di questa forma speciale di assenza e non può nemmeno licenziare il dipendente; durante il periodo indicato, però, non saranno versati i contributi previdenziali, anche se gli anni di aspettativa manterranno validità per il conteggio ai fini pensionistici.

Aspettativa non retribuita: chi ne ha diritto

La normativa individua specifiche categorie di lavoratori che hanno il diritto di richiedere e ottenere l'accesso al congedo non retribuito, con la garanzia che la richiesta non sarà respinta. Sono previste motivazioni legate alla vita personale del dipendente o a persone a lui vicine, anche se l'accesso è subordinato al rispetto di requisiti precisi. Tali motivazioni possono coinvolgere direttamente il lavoratore, nonché un parente stretto disabile (fino al terzo grado), o ancora il coniuge o convivente. Eccole nello specifico.

I gravi motivi familiari che giustificano l'aspettativa non retribuita includono l'impegno temporaneo diretto del dipendente, a seguito della morte di parenti stretti, coniugi o conviventi, la necessità di prendersi cura e assistere coniugi, conviventi o parenti stretti non autosufficienti, le patologie acute o croniche che influiscono sulla loro autonomia e impattano sulla loro capacità lavorativa. Sono inoltre compresi i casi di forte disagio personale che richiedono un temporaneo allontanamento dal luogo di lavoro.

Altra condizione in cui è possibile richiedere e ottenere l'aspettativa non retribuita riguarda la tossicodipendenza, che sia il dipendente stesso o un familiare stretto a essere coinvolto. In tal caso, il datore di lavoro è obbligato a riconoscere l'assenza giustificata senza retribuzione, a condizione che la dipendenza sia attestata dal Servizio per le tossicodipendenze (Sert).

L’aspettativa non retribuita può essere richiesta anche per l’accrescimento formativo, ad esempio, se si decide di completare un percorso di studi (scuola dell'obbligo o università) o di iscriversi a un corso pluriennale non sostenuto dall'azienda di appartenenza. Le condizioni per richiedere il congedo non retribuito sono che il dipendente lavori da almeno 5 anni nella stessa azienda.

La possibilità di ottenere l'aspettativa non retribuita deve essere riconosciuta anche per chi si accinga a ricoprire una carica politica o sindacale: l’interessato dovrà poter coprire l'intera durata del mandato, se necessario anche frazionato nel tempo.

Come richiederle

La procedura per richiedere l'aspettativa retribuita varia in base alle leggi e ai contratti collettivi specifici. È fondamentale consultare prima di tutto il proprio contratto per comprendere il procedimento e presentare la richiesta nel modo appropriato. Si tenga però presente che, in caso di motivi di salute, è necessario fornire la documentazione medica all'Inps. Altre circostanze richiedono una richiesta motivata da presentare all'ufficio delle risorse umane o all'amministrazione, specificando date, tipo di contratto, periodo di fruizione e riferimenti legali.

Come nel caso dell'aspettativa retribuita, anche per quella non retribuita non esiste una procedura “standard”, ma è necessario fare riferimento al proprio Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di rispondere alla richiesta entro 10 giorni. Per ottenere il congedo, è previsto un iter che include la redazione di un documento formale, solitamente una lettera intestata, da consegnare all'ufficio del personale o, in caso di assenza, direttamente al datore di lavoro.

Nella richiesta è essenziale specificare la durata desiderata dell'aspettativa, le motivazioni legali che la giustificano e eventuali altre richieste indirizzate all'azienda, come la possibilità di utilizzare ferie o permessi non ancora goduti.

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